Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Art. 37 Operazioni per conto proprio di un sistema di negoziazione organiz-

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Un sistema di negoziazione organizzato, a differenza delle borse e dei sistemi multilaterali di negoziazione, può effettuare per conto proprio operazioni su valori mobiliari per il tramite della propria istituzione. In tal caso, per ragioni di protezione dei clienti, è però indispensabile che gli interessi dei clienti siano tutelati ampiamente.

Sezione 2: Obblighi dei partecipanti al commercio

Art. 38 Obbligo di registrazione

L’obbligo vigente di tenere un giornale (cfr. art. 15 cpv. 1 LBVM) per i partecipanti alla borsa viene ripreso ed esteso a tutte le piazze borsistiche. Esso permette un’efficiente vigilanza sul mercato. L’accesso a informazioni rilevanti è inoltre fondamentale per la collaborazione internazionale nel quadro dell’assistenza amministrativa. Viene abbandonato il termine sorpassato di «giornale». Occorre garantire la tracciabilità di tutte le transazioni, anche di quelle che un partecipante alla borsa effettua sul conto nostro. L’obbligo deve essere contemplato dal regolamento (cfr. art. 33).

Art. 39 Obbligo di notifica

La disposizione corrisponde in linea di principio alle norme previste dalla legge sulle borse (cfr. art. 15 cpv. 2 e 3) e persegue la trasparenza del commercio di valori mobiliari. Dal momento che ora sono ammessi a una piazza borsistica come commercianti di valori mobiliari anche altri partecipanti, l’obbligo di comunicazione viene esteso a questi ultimi. Analogamente a quanto previsto attualmente (cfr. art. 2 segg. OBVM-FINMA e circolare FINMA 2008/11 «Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari»), spetta alla FINMA specificare la disposizione. Ciò appare adeguato considerata la materia tecnica. Anche questo obbligo deve essere contemplato dal regolamento (cfr. art. 33).

Sezione 3: Autorizzazione di partecipanti esteri al commercio

Art. 40

Cpv. 1

Per quanto riguarda l’autorizzazione di partecipanti esteri alla borsa (la cosiddetta autorizzazione dei commercianti esteri con accesso remoto [remote member]), in linea di massima ci si attiene all’attuale disciplinamento dell’articolo 10 capoverso 4 LBVM in combinato disposto con l’articolo 38 capoverso 1 lettera b e con l’articolo 53 OBVM. Tale disciplinamento viene però esteso a tutte le piazze borsistiche e a tutti i partecipanti al commercio. È inoltre prevista l’ammissione come remote member anche per i partecipanti esteri al commercio che dispongono di una succursale in Svizzera. Secondo il diritto previgente ciò non era possibile. La casa madre estera che esercitava una succursale in Svizzera era obbligata a operare nelle borse svizzere per il tramite della succursale in qualità di partecipante alla borsa.