Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 51Fedlex · Rapporto esplicativo
Questa norma limitava inutilmente i partecipanti al mercato nella loro attività; pertanto, viene abrogata. Tuttavia, il partecipante estero al commercio deve garantire che le sue attività siano separate dalle attività di eventuali unità svizzere autorizzate (succursali, rappresentanti; cfr. lett. c).
Inoltre, in conformità con i disciplinamenti internazionali, alla lettera a non viene più chiesta soltanto una vigilanza adeguata sui partecipanti esteri al commercio, ma anche una regolazione adeguata. In questo contesto bisogna osservare anche la lettera b, che come aspetto parziale della lettera a stabilisce che il partecipante estero al commercio è tenuto a dichiarare che esso deve adempiere obblighi in materia di comportamento, registrazione e notifica equivalenti a quelli previsti dalla regolazione svizzera. Ai fini di chiarezza, alla lettera d si esige inoltre che le competenti autorità estere di vigilanza prestino effettivamente assistenza amministrativa alla FINMA e non soltanto che siano in grado di prestarla. Infine, è introdotta la nuova lettera d.
L’attuale disciplinamento dell’articolo 53a OBVM concernente l’autorizzazione di commercianti per conto proprio esteri non sottoposti a sorveglianza non viene ripreso, poiché non è mai stato applicato nella prassi.
Cpv. 2
Come previsto dal diritto vigente (cfr. art. 37 LBVM), nonostante l’adempimento delle condizioni di autorizzazione la FINMA può negare l’autorizzazione se lo Stato della sede del partecipante al commercio interessato non garantisce ai partecipanti al commercio svizzeri un vero e proprio accesso al mercato e le medesime opportunità di concorrenza di cui godono i partecipanti nazionali al commercio. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore (ad es. il quinto protocollo dell’Accordo generale sugli scambi di servizi, GATS).
Cpv. 3
Il disciplinamento del capoverso 3 è nuovo e mira a garantire che sia l’autorità estera di vigilanza sia la FINMA abbiano una visione d’insieme delle attività del titolare dell’autorizzazione.
Cpv. 4
Secondo le norme vigenti, le operazioni di politica monetaria con la BNS (incluso il mercato interbancario) vengono svolte con il denaro della banca centrale. Ciò significa che tutti i partecipanti esteri a un’operazione di politica monetaria con la BNS devono disporre di un conto corrente. La partecipazione a operazioni di politica monetaria con la BNS non necessita pertanto dell’autorizzazione della FINMA.
Sezione 4: Riconoscimento di piazze borsistiche estere
Art. 41
Tale disposizione corrisponde ampiamente all’attuale articolo 14 OBVM. Il punto di partenza per il riconoscimento di una piazza borsistica estera è l’accesso alla stessa da parte di partecipanti sottoposti alla regolazione svizzera. Analogamente