Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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all’attuale articolo 14 OBVM, l’elemento chiave per il riconoscimento è la conferma, da parte dell’autorità estera di vigilanza, dell’osservanza delle norme prudenziali vigenti nel relativo Paese e della garanzia di collaborazione con la FINMA. La piazza borsistica estera deve inoltre sottostare a una regolazione e a una vigilanza adeguate.
Come previsto dal dritto vigente (cfr. art. 37 LBVM), il riconoscimento può essere negato se lo Stato nel quale la piazza borsistica estera ha la propria sede non garantisce alle piazze borsistiche svizzere un accesso effettivo ai propri mercati e non offre le medesime possibilità di concorrenza di cui godono le piazze borsistiche nazionali. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore.
Sezione 5: Borse dell’energia elettrica
Art. 42
Dal punto di vista del contenuto la disposizione corrisponde all’attuale articolo 2a OBVM. Benché le borse dell’energia elettrica non rientrino nel campo
d’applicazione della LInfFin, la disposizione deve essere temporaneamente inserita in questa legge, poiché nel mercato dell’energia elettrica si aspira alla partecipazione della Svizzera al cosiddetto market coupling, che potrebbe rendere necessaria
l’emissione di prescrizioni d’esecuzione.
Capitolo 3: Controparti centrali
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 43 Definizione
La nozione di controparte centrale è strettamente correlata all’utilizzo del termine nel regolamento EMIR (art. 2 n. 1 EMIR) e nei PFMI. Dal punto di vista materiale è identica a quella utilizzata nella vigente ordinanza sulla Banca nazionale.
Art. 44 Garanzie
Con la loro attività le controparti centrali concentrano rischi, in particolare quelli di credito e di liquidità. La controparte centrale deve limitare questi rischi esigendo dai partecipanti adeguate garanzie, in particolare sotto forma di margini iniziali, margini di variazione e contributi al fondo di garanzia (cpv. 1). In caso di inadempienza di un partecipante queste garanzie devono coprire un’eventuale perdita della controparte centrale (cfr. art. 47 cpv. 2). I capoversi 2 e 3, in linea con gli standard internazionali, stabiliscono i requisiti quantitativi e qualitativi che le garanzie da esigere devono soddisfare.
Se è soddisfatto l’obbligo di compensazione delle operazioni con derivati tramite una controparte centrale estera riconosciuta (cfr. art. 89), le garanzie fornite devono essere depositate all’estero. Questo non è ammesso per le assicurazioni con patrimoni vincolati ai sensi del diritto vigente (cfr. art. 87 cpv. 2 dell’ordinanza del 9 no-