Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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indiretti sono tenuti individualmente (separazione dei conti per clienti individuali) o insieme (separazione dei conti per clienti omnibus) a quelli di un partecipante diretto.

L’articolo 49 capoverso 1 disciplina il principio della trasferibilità, in virtù del quale la controparte centrale deve garantire che, in caso di inadempienza di un partecipante diretto, garanzie, crediti e impegni, che il partecipante diretto detiene per conto di un partecipante indiretto, possano essere trasferiti a un altro partecipante diretto designato dal partecipante indiretto.

L’articolo 49 capoverso 2 stabilisce che un partecipante diretto è considerato inadempiente se non adempie le condizioni di ammissione entro il termine stabilito dalla controparte centrale. La disposizione si fonda sulla legislazione dell’Unione europea. Per esigenze di chiarezza è inoltre esplicitamente sancito che si considera comunque inadempiente il partecipante diretto nei confronti del quale è stato aperto un fallimento. In questo caso non occorre che la controparte centrale stabilisca un termine per ripristinare le condizioni di ammissione.

Sezione 2: Convenzioni di interoperabilità

Art. 50 Accesso indiscriminato

Cpv. 1

Le convenzioni tra controparti centrali sulla compensazione interoperativa – ossia infrasistemica – degli strumenti finanziari (convenzioni di interoperabilità) consentono a un partecipante di una controparte centrale di compensare una transazione con un partecipante di un’altra controparte centrale. Di conseguenza diverse controparti centrali in concorrenza tra loro possono compensare transazioni finanziarie su una piazza borsistica o per una determinata categoria di prodotti, il che è nell’interesse dei clienti, poiché ciò può ad esempio ridurre i costi di compensazione. Il capoverso 1 sancisce pertanto il principio che le controparti centrali possono concludere convenzioni di interoperabilità.

Cpv. 2

Le convenzioni di interoperabilità richiedono la collaborazione tra due controparti centrali in concorrenza tra loro. Per una controparte centrale operante su una piazza borsistica può essere interessante rifiutare o rinviare una richiesta di interoperabilità di un’altra controparte centrale nell’intento di ostacolare la concorrenza. La disposizione stabilisce pertanto che una controparte centrale deve accettare la richiesta di interoperabilità di un’altra controparte centrale, a meno che la conclusione di questa convenzione pregiudichi la sicurezza e l’efficacia della compensazione. Il rifiuto della richiesta deve essere motivato.