Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Art. 51 Approvazione

Cpv. 1

Le convenzioni di interoperabilità sono invero utili per i partecipanti al mercato, ma comportano anche che una controparte centrale assuma rischi di credito e di liquidità nei confronti di un’altra controparte centrale. L’inadempienza di una controparte centrale può quindi provocare perdite e problemi di liquidità a un’altra controparte centrale e, nel peggiore dei casi, scatenare un effetto domino. Per questi motivi la conclusione di una convenzione di interoperabilità sottostà all’approvazione della FINMA.

Cpv. 2

La FINMA approva la convenzione se sono rispettate le condizioni di cui al capoverso 2, che comprendono in particolare la copertura delle posizioni di rischio tra controparti centrali (lett. b e c) e l’autorizzazione o il riconoscimento delle controparti centrali da parte della FINMA (lett. d).

In proposito si rimanda all’articolo 54, secondo il quale una controparte centrale estera deve ottenere tra l’altro il riconoscimento della FINMA se aderisce a una convenzione di interoperabilità con una controparte centrale svizzera. La possibilità di cui all’articolo 54 capoverso 3 di negare il riconoscimento garantisce che la controparte centrale estera sia riconosciuta soltanto se lo Stato nel quale ha la propria sede concede l’accesso effettivo ai propri mercati alle controparti centrali svizzere.

Cpv. 3

Se una delle controparti centrali partecipanti a una convenzione di interoperabilità è di rilevanza sistemica, l’approvazione da parte della FINMA necessita del consenso della BNS.

Cpv. 4

Se una controparte centrale partecipante a una convenzione di interoperabilità estende la propria attività a una nuova piazza borsistica e da ciò non derivano nuovi rischi, la convenzione di interoperabilità non necessita di una nuova approvazione. Non insorgono nuovi rischi in particolare se l’estensione non implica la partecipazione di altre controparti centrali alla convenzione di interoperabilità né la compensazione di nuovi tipi di prodotti tramite la convenzione di interoperabilità.

Sezione 3: Partecipanti diretti

Art. 52 Comunicazione dei prezzi

I partecipanti diretti a una controparte centrale che consentono a partecipanti indiretti l’accesso a una controparte centrale devono rendere pubblici i prezzi delle prestazioni di servizi, che forniscono nel contesto della compensazione. Questa disposizione intende consentire ai partecipanti indiretti il confronto tra le prestazioni di