Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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servizi fornite da partecipanti diretti. Vuole quindi incentivare la concorrenza tra partecipanti diretti per limitare il più possibile i costi della compensazione.
Art. 53 Segregazione
Cpv. 1 e 2
I requisiti concernenti la segregazione, che l’articolo 48 sancisce per le controparti centrali, sono posti per analogia anche ai partecipanti diretti nei capoversi 1 e 2. La disposizione serve alla tutela dei partecipanti indiretti in caso di inadempienza del partecipante diretto. Per i dettagli si rimanda al commento all’articolo 48.
Il singolo partecipante indiretto può essere costituito anche da un portafoglio collettivo specifico, come un fondo singolo di un partecipante indiretto.
Cpv. 3
Se un partecipante indiretto sceglie la separazione dei conti per clienti individuali, il capoverso 3 vincola il partecipante diretto a depositare presso la controparte centrale ogni eccedenza che supera il credito iniziale (excess margin) nei confronti del partecipante indiretto. Di conseguenza il partecipante diretto non può custodire presso di sé tale eccedenza, che può essere utilizzata solo per coprire perdite del conto di compensazione del partecipante indiretto intitolato. Questa disposizione intende dunque tutelare il partecipante indiretto.
Cpv. 4
Analogamente ai requisiti in termini di trasparenza nei confronti di controparti centrali, anche un partecipante diretto deve rendere pubblici i costi e i dettagli relativi al livello di protezione garantito dalla corrispondente tenuta dei conti (cfr. art. 52).
Sezione 4: Riconoscimento di controparti centrali estere
Art. 54
Cpv. 1
Il punto di partenza per il riconoscimento di una controparte centrale estera è la partecipazione alla stessa di partecipanti svizzeri sottoposti a vigilanza. Una controparte centrale estera deve inoltre ottenere il riconoscimento da parte della FINMA se fornisce servizi di compensazione a un’infrastruttura svizzera del mercato finanziario oppure aderisce a una convenzione di interoperabilità con una controparte centrale svizzera.
Cpv. 2 e 3
I requisiti per il riconoscimento e il diritto della FINMA di negare il riconoscimento in assenza di reciprocità corrispondono ai requisiti per il riconoscimento di piazze borsistiche estere (art. 41). Si rimanda alle spiegazioni in merito.