Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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Cpv. 4
La FINMA può nel singolo caso esonerare dall’obbligo del riconoscimento, purché non sia pregiudicato lo scopo di tutela della presente legge. Ciò potrebbe ad esempio succedere se un singolo partecipante svizzero gestisce solo un volume limitato tramite una controparte centrale estera.
Capitolo 4: Ente di custodia centrale
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 55 Definizioni
Sulla scia della normativa europea viene introdotta la nozione di ente di custodia centrale, che comprende l’esercente sia di un servizio centrale di custodia sia di un sistema di gestione delle operazioni su titoli. A livello materiale le nozioni di ente di custodia centrale e sistema di gestione delle operazioni su titoli corrispondono a quelle dell’OBN (cfr. art. 2 lett. j e k OBN). In realtà le funzioni della custodia centrale e della gestione delle operazioni su titoli sono spesso strettamente correlate e possono essere svolte dallo stesso esercente su un’unica piattaforma tecnica (così accade anche in Svizzera). D’altro canto questa distinzione è senz’altro opportuna, perché entrambe le funzioni possono essere svolte in linea di massima anche da esercenti diversi, l’uno indipendentemente dall’altro. Per sistema di gestione delle operazioni su titoli si intende anche un sistema solo di compensazione e gestione di strumenti finanziari, ad esempio un cosiddetto triparty agent.
Art. 56 Principi di custodia, registrazione e trasferimento di valori mobiliari
La disposizione contiene i principi basilari concernenti la fornitura di servizi tipici da parte di un ente di custodia centrale. Il capoverso 1 sancisce l’obbligo di garantire, per il tramite di norme e procedure adeguate, la custodia, la registrazione e il trasferimento di valori mobiliari corretti e conformi alla legge. Le norme e le procedure sono adeguate in particolare se riducono al minimo i rischi implicati dalla custodia, dalla registrazione e dal trasferimento di valori mobiliari. In sostanza la disposizione riprende l’articolo 25c capoverso 1 OBN, ma va oltre.
I capoversi 2 e 3 corrispondono ai capoversi 3 e 4 dell’articolo 25c OBN. Il divieto di cui al capoverso 2 dello scoperto di conti titoli si applica ai titoli custoditi presso l’ente di custodia centrale. Per i titoli, per i quali l’ente di custodia centrale funge da cosiddetto Investor CSD o Global Custodian, non è sempre possibile impedire un sorpasso a causa della struttura dei conti omnibus. In tal caso l’ente di custodia centrale deve adottare misure per limitare i rischi che potrebbero derivare a sé stesso e ai partecipanti da un eventuale scoperto. Il capoverso 3 intende garantire l’integrità dell’emissione di titoli e individuare un’eventuale copertura insufficiente dei conti titoli.
Il capoverso 4 è ripreso dall’articolo 25a capoverso 2 OBN.
Art. 57 Titoli contabili
Oggi i titoli sono custoditi direttamente dagli investitori solo in casi molto rari. Di solito la custodia dei titoli è compito delle banche e di altri intermediari finanziari.