Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 59Fedlex · Rapporto esplicativo
Nella cosiddetta custodia mediata di titoli i diritti degli investitori sono certificati da accrediti sul conto di deposito. Per quanto ne esistano ancora, i certificati fisici sono immobilizzati presso gli enti di custodia centrale. L’immobilizzazione consiste nel fatto che l’investitore deposita i certificati presso un ente di custodia per la custodia collettiva oppure l’emittente non emette certificati individuali, bensì globali. Inoltre sono sempre più numerosi gli emittenti che rinunciano completamente alla cartolarizzazione fisica di titoli, emettendo invece i cosiddetti diritti valore. Il diritto svizzero non prevede l’obbligo di immobilizzare o smaterializzare. Non emergono motivi per cui debba essere introdotto tale obbligo con la LInfFin. Un ente di custodia centrale deve tuttavia consentire ai suoi partecipanti almeno di tenere i valori mobiliari sotto forma di titoli contabili ai sensi della legge sui titoli contabili. A livello materiale la disposizione corrisponde all’articolo 25c capoverso 2 OBN.
Art. 58 Termini per lo svolgimento delle operazioni
Gli usi internazionali prevedono solitamente lo svolgimento di un’operazione su titoli entro due o tre giorni («G+2» o «G+3»). Nell’UE si sta lavorando per introdurre un regime unitario di G+2. Si rinuncia a introdurre un simile termine fisso a livello di legge per non renderla troppo rigida. Inoltre è presumibile che gli enti di custodia centrali svizzeri riprenderanno i termini consueti a livello internazionale per essere competitivi. Nello stabilire i termini per lo svolgimento delle operazioni su titoli l’ente di custodia centrale è comunque tenuto a basarsi sugli usi internazionali e sulle necessità dei partecipanti (cpv. 1).
L’ente di custodia centrale, dal momento che è sostanzialmente libero di stabilire entro quale termine le operazioni su titoli devono essere svolte, deve consentire ai partecipanti di svolgere le operazioni entro tali termini con il suo sistema (cpv. 2). Gli viene inoltre imposto di sorvegliare l’osservanza della compensazione entro i termini previsti e, in caso di violazione, di adottare sanzioni che devono essere contemplate dai suoi regolamenti. Devono essere di natura contrattuale (cpv. 3).
Art. 59 Garanzie
La gestione dei rischi è particolarmente importante anche per un ente di custodia centrale. La disposizione prevede dunque esplicitamente che un ente di custodia centrale copra mediante misure adeguate i rischi che insorgono in caso di concessione di un credito (cpv. 1). Si pensa in particolare alle garanzie su titoli. Un ente di custodia centrale accetta esclusivamente garanzie liquide, che presentano bassi rischi di credito e mercato, e le valuta con prudenza (cpv. 2).
Art.60 Adempimento degli impegni di pagamento
La disposizione è stata formulata analogamente all’articolo 44. Si rimanda alle spiegazioni in merito.
Art. 61 Liquidità
La disposizione è stata formulata analogamente all’articolo 46. Si rimanda alle spiegazioni in merito.