Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Art. 62 Procedura in caso di inadempienza di un partecipante

Analogamente a una controparte centrale, l’ente di custodia centrale ha l’obbligo di prevedere misure per limitare i rischi di credito e liquidità che insorgono in caso di inadempienza di un partecipante (cfr. il commento all’art. 47 cpv. 1).

Art. 63 Segregazione

Gli enti di custodia centrale devono tenere distinti i titoli custoditi dei partecipanti diretti (cpv. 1) e provvedere affinché i valori mobiliari di un partecipante diretto possano essere separati da quelli dei partecipanti indiretti collegati per il suo tramite (cpv. 2). Il capoverso 2 va dunque oltre la regolamentazione oggi sancita dal capoverso 5 dell’articolo 24b OBN, la quale prevede soltanto che l’ente di custodia centrale deve consentire tecnicamente e favorire una separazione se auspicata dal partecipante diretto.

Sezione 2: Unioni tra enti di custodia centrali

Art. 64 Definizione

Gli enti di custodia centrali possono concludere tra loro sostanzialmente due tipi di unioni. Da un lato si tratta di convenzioni concernenti l’esecuzione di mandati di pagamento e trasferimento, le cosiddette unioni di interoperabilità (lett. a), che sono accordi contrattuali nei quali è prevista la compatibilità dei sistemi degli enti di custodia centrali relativamente all’esecuzione di mandati di pagamento o trasferimento. A una convenzione di questo tipo possono partecipare più enti di custodia centrali.

D’altro canto gli enti di custodia centrali possono anche stipulare convenzioni concernenti la partecipazione diretta o indiretta di un ente di custodia centrale a un altro ente di custodia centrale, i cosiddetti accessi con collegamento (lett. b). La forma più semplice di tale accesso è quella del collegamento di un ente di custodia centrale in qualità di «normale» partecipante a un altro ente di custodia centrale. Ma esistono anche accessi con collegamenti qualificati. Secondo questa formula, un ente di custodia centrale fornisce a un altro ente di custodia centrale servizi specifici, che vanno chiaramente al di là dei servizi solitamente prestati ai suoi consueti partecipanti. Inoltre esistono accessi con collegamento indiretto, con i quali l’ente di custodia centrale partecipa a un altro ente di custodia centrale come partecipante indiretto. Il partecipante diretto non deve essere un altro ente di custodia centrale. Qui si tratta soprattutto di istituti finanziari, che offrono la custodia di titoli in qualità di cosiddetti subdepositari e che consentono ai loro titolari di conti di utilizzare per il loro tramite il sistema di gestione delle operazioni su titoli di un altro ente di custodia centrale.

Art. 65 Approvazione

Le unioni tra enti di custodia centrali implicano il rischio che l’inadempienza di un ente di custodia centrale si trasmetta a un altro o ad altri enti di custodia centrali (cfr. sulla stessa problematica per le controparti centrali il commento all’art. 51). La loro costituzione necessita dunque dell’approvazione della FINMA (cpv. 1). L’approvazione è concessa se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 2.