Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 61Fedlex · Rapporto esplicativo

Se uno degli enti di custodia centrali che fa parte di un’unione tra enti di custodia centrali è di rilevanza sistemica, l’approvazione da parte della FINMA necessita del consenso della BNS (cpv. 3).

Rinuncia a una disposizione sul riconoscimento di enti di custodia centrali esteri

Si rinuncia a prevedere una disposizione concernente il riconoscimento di enti di custodia centrali esteri. Per ragioni di sicurezza non è necessario riconoscere un ente di custodia centrale prima che possa occuparsi della gestione di operazioni su titoli e della custodia di titoli per partecipanti svizzeri. L’obiettivo è focalizzato soprattutto sulle norme concernenti le unioni tra enti di custodia centrali e le reti centrali di custodia, che nella prassi e dal punto di vista dei rischi sono più importanti. A differenza della partecipazione a una piazza borsistica estera, una controparte centrale estera o un repertorio estero di dati sulle negoziazioni, la partecipazione a un ente di custodia centrale estero può essere molto articolata. Nel mondo esistono inoltre innumerevoli enti di custodia centrali, uniti tra loro in forme svariate. Un riconoscimento di enti di custodia centrali esteri non sarebbe dunque praticabile. Occorre tuttavia osservare che i sistemi di pagamento di rilevanza sistemica con sede all’estero sono sottoposti alla sorveglianza della BNS (cfr. art. 19 cpv. 2 LBN).

Capitolo 5: Repertorio di dati sulle negoziazioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 66 Definizione

La nozione di repertorio di dati sulle negoziazioni è nuova nella legislazione svizzera. È strettamente correlata all’impiego del termine nel regolamento EMIR (art. 2 n. 2 EMIR) e agli standard internazionali (PFMI).

Art. 67 Custodia dei dati

Il repertorio di dati sulle negoziazioni registra i dati ricevuti e li conserva per almeno dieci anni dalla scadenza del contratto. Il menzionato termine corrisponde alla legislazione dell‘UE (cfr. art. 80 par. 3 EMIR). La disposizione costituisce pertanto una deroga ammissibile (lex specialis) all’articolo 18. Se un contratto con derivati ha diversi termini di scadenza, l’ultimo è determinante. Anche i cambiamenti dei dati registrati devono essere documentati. La registrazione e la conservazione dei dati devono garantire che il repertorio di dati sulle negoziazioni adempia i suoi obblighi legali in riferimento alla pubblicazione dei dati e all’accesso ai dati. Se necessario, il Consiglio federale può fornire precisazioni in materia.

In merito alla gestione dei dati comunicati, il repertorio di dati sulle negoziazioni sottostà alla legge federale del 19 giugno 199233 sulla protezione dei dati (LPD). Questa prevede tra l’altro che i dati personali possono essere trattati solo in modo lecito e soltanto per lo scopo indicato all’atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze e previsto da una legge (art. 4 cpv. 1 e 3 LPD). Per trattamento dei dati si intende «qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegate, segnatamente la raccolta, la conservazione, l’utilizzazione, la

33 RS 235.1