Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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modificazione, la comunicazione, l’archiviazione o la distruzione di dati» (art. 3 lett. e LPD). Un repertorio di dati sulle negoziazioni deve inoltre prendere tutte le misure adeguate onde assicurare che dati non pertinenti o incompleti vengano rettificati o completati (art. 5 cpv. 1 LPD). I dati personali devono essere inoltre protetti con adeguate misure di carattere tecnico e organizzativo contro il trattamento non autorizzato (cfr. in proposito anche l’art. 12 cpv. 2). La divulgazione dei dati si basa inoltre sugli articoli 68–71.

Art. 68 Pubblicazione dei dati

Considerazioni generali

La pubblicazione gratuita dei dati raccolti a livello centrale nel repertorio di dati sulle negoziazioni in forma aggregata e anonimizzata intende consentire ai partecipanti al mercato di stimare meglio i rischi assunti e di valutare le proprie posizioni. Inoltre favorisce la generale trasparenza del mercato, che promuove la fiducia dei partecipanti al mercato nel mercato finanziario e può impedire comportamenti che costituiscano abusi per il mercato. La pubblicazione serve dunque tra l’altro alla stabilità del sistema finanziario.

Cpv.1

Occorre vigilare su una frequenza adeguata della pubblicazione, che tenga in debito conto l’esigenza dell’opinione pubblica di dati aggiornati e, nel contempo, eloquenti. I dati devono essere facilmente reperibili, formulati in modo comprensibile e chiaro. Devono inoltre consentire un’analisi comparativa. Tra le categorie di derivati si annoverano in particolare i derivati su merci, su crediti, su divise, su azioni, su tassi e altri derivati.

Cpv. 2

Il repertorio di dati sulle negoziazioni ha la facoltà di decidere quali dati pubblicare. Per proteggere i dati e la personalità i dati devono tuttavia essere aggregati e anonimizzati. È dunque sancita l’inammissibilità di pubblicare informazioni su una controparte specifica.

Art. 69 Accesso ai dati da parte di autorità svizzere

Cpv. 1

La disposizione disciplina in modo esaustivo quali autorità devono avere accesso ai dati raccolti dal repertorio di dati sulle negoziazioni. L’accesso deve essere gratuito. Si tratta delle autorità che devono essere messe a conoscenza dei suddetti dati per l’adempimento dei loro compiti di vigilanza sui mercati finanziari, ossia la FINMA, la BNS, altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari e la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom). La definizione delle altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari figura già all’articolo 34a LBVM. Tra queste si pensi in particolare alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto, all’Autorità di sorveglianza dei revisori o alla Commissione della concorrenza. Altre autorità, in particolare l’autorità giudiziaria, non sono contemplate, ma possono procurarsi i dati