Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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necessari eventualmente ricorrendo all’assistenza amministrativa o giudiziaria. La ElCom deve poter accedere direttamente a un repertorio di dati sulle negoziazioni perché per la sorveglianza del mercato dell’energia elettrica è importante avere accesso immediato ai dati dei derivati sull’elettricità.

Le suddette autorità hanno accesso solo ai dati necessari all’adempimento dei loro compiti. Il Consiglio federale specificherà di quali dati si tratti esattamente e come avvenga concretamente l’accesso tenendo conto degli standard internazionali. Si presume che la FINMA debba poter accedere ai dati di tutte le operazioni in virtù della sua vasta competenza di sorveglianza.

Cpv. 2

Le banche centrali sono escluse dall’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 96. Le controparti delle banche centrali devono tuttavia comunicare le rispettive operazioni con i derivati a un repertorio di dati sulle negoziazioni. Ciò può pregiudicare l’effetto di tali operazioni. Per questo motivo occorre tutelare in particolare la confidenzialità dei dati. Tenendo conto degli standard internazionali, il Consiglio federale è dunque autorizzato a limitare l’accesso ai dati che riguardano operazioni delle banche centrali, ad esempio ponendo alle autorità la condizione di non presentare richieste specifiche per le banche centrali e di salvaguardare in modo particolare la confidenzialità dei dati specifici delle banche centrali che ricevono in seguito ad altre richieste (cfr. in proposito anche CPSS-IOSCO, Authorities‘ access to trade repository data, agosto 2011).

Art. 70 Accesso ai dati da parte di autorità estere

Cpv. 1

I partecipanti svizzeri ai mercati finanziari possono adempiere l’obbligo di notifica anche mediante una comunicazione a un repertorio estero riconosciuto di dati sulle negoziazioni. Per le autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari è dunque essenziale avere accesso a questi repertori esteri di dati sulle negoziazioni. Solo così è possibile garantire che le autorità svizzere ottengano una visione d’insieme delle posizioni e delle esposizioni degli istituti svizzeri sul mercato dei deritvati. Nell’Unione europea questo accesso è solitamente concesso solo se la Svizzera riconosce alle autorità dell’UE un accesso immediato e costante a un repertorio svizzero di dati sulle negoziazioni (cfr. art. 81 cpv. 3 lett. f in combinato disposto con l’art. 75 par. 2 EMIR e art. 31 cpv. 3 lett. i in combinato disposto con l’art. 76 EMIR).

È così stabilito che la Svizzera deve accordare l’accesso diretto gratuito a un repertorio di dati sulle negoziazioni almeno alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari, tuttavia solo per i dati che sono necessari all’adempimento dei loro compiti. Ai fini della protezione dei dati e della personalità occorre provvedere affinché l’accesso sia accordato soltanto alle condizioni menzionate nella disposizione e formulate basandosi sui presupposti dell’assistenza amministrativa. In proposito è particolarmente importante la condizione secondo cui le autorità estere non possono ritrasmettere i dati ricevuti ad altre autorità a fini fiscali (lett. b cpv. 2). Diversamente l’assistenza amministrativa in materia fiscale potrebbe essere elusa.