Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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Alle autorità, che soddisfano queste condizioni, il repertorio di dati sulle negoziazioni deve concedere accesso diretto ai dati necessari per l’adempimento dei loro compiti. Il cliente in questione non ha diritto di ricorso, perché nel singolo caso non si tratta di assistenza amministrativa e non sarebbe praticabile. Un simile diritto potrebbe implicare che le autorità svizzere non ottengano l’accesso ai repertori europei di dati sulle negoziazioni.
L’accesso di altre autorità estere si basa sulle disposizioni in materia di assistenza internazionale amministrativa e giudiziaria. Le citate autorità ricevono accesso solo ai dati necessari all’adempimento dei loro compiti. Il Consiglio federale specificherà di quali dati si tratti e come avviene concretamente l’accesso in considerazione degli standard internazionali.
La disposizione di cui all’articolo 70 deve essere intesa come regime speciale rispetto alla prevista legge federale sulla cooperazione con le autorità straniere e sulla tutela della sovranità svizzera (legge sulla cooperazione e la tutela della sovranità, LCTS)34. Pertanto vi prevale.
Cpv. 2
Il Consiglio federale disciplina l’accesso ai dati relativi alle transazioni delle banche centrali in base agli standard internazionali riconosciuti. Per la motivazione si rimanda all’articolo 69 capoverso 2.
Art. 71 Trasmissione di dati a privati
Cpv. 1
La disposizione consente a un repertorio di dati sulle negoziazioni di trasmettere limitatamente anche ai privati i dati da esso raccolti e gestiti. Per privati si intendono tutte le persone fisiche e giuridiche, che non siano autorità. A differenza della comunicazione di cui agli articoli 69 e 70, in questo caso il repertorio di dati sulle negoziazioni può chiedere un compenso per il suo servizio. Senza la possibilità di vendere dati ai privati, prevista anche nell’UE, in Svizzera pochi repertori di dati sulle negoziazioni avvierebbero la loro attività.
Per evitare un uso abusivo dei dati, la trasmissione è ammessa soltanto se i dati sono in forma aggregata e anonimizzata.
Cpv. 2
La trasmissione di dati, che riguardano transazioni proprie, è ammessa illimitatamente. Una persona soggetta all’obbligo di comunicazione può avere un particolare interesse alla conoscenza dei dati sulle proprie transazioni se ha delegato l’obbligo di notifica a un terzo. Inoltre una sintesi dei propri dati può rivelarsi utile dal punto di vista dell’interesse generale. La disposizione contempla anche il caso in cui i dati vengano trasmessi alle persone incaricate dalla persona soggetta all’obbligo di notifica.
34 http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/themen/sicherheit/ref_gesetzgebung/ref_zssg.html