Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Sezione 2: Riconoscimento di repertori esteri di dati sulle negoziazioni

Art. 72

Cpv. 1

I partecipanti svizzeri al mercato adempiono il loro obbligo di notifica procedendo alla comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni autorizzato se svizzero o riconosciuto se estero (cfr. art. 96). Il punto di partenza per il riconoscimento di un repertorio estero di dati sulle negoziazioni è dunque l’accettazione di dati di partecipanti svizzeri al mercato.

Cpv. 2

Le condizioni per il riconoscimento corrispondono sostanzialmente a quelle per le altre infrastrutture estere dei mercati finanziari. Dal momento che per le autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari è essenziale avere accesso ai repertori esteri di dati sulle negoziazioni e ai fini della protezione dei dati, viene tuttavia previsto anche che la competente autorità estera di vigilanza confermi alla rispettiva autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 70 capoverso 1 lettere b e c. Ciò significa che l’autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari deve sottostare a un obbligo di segretezza ai sensi di legge. Può inoltre trasmettere i dati ad altre autorità estere solo se, nel caso della trasmissione a un’autorità giudiziaria, l’assistenza giudiziaria è possibile conformemente all’AIMP e non si tratta di trasmissione di dati a fini fiscali.

Cpv. 3

Il capoverso 3 contempla il principio della reciprocità, così come per il riconoscimento delle altre infrastrutture estere del mercato finanziario.

Capitolo 6: Sistemi di pagamento

Art. 73 Definizione

Per sistema di pagamento s’intende un’istituzione basata su regole e procedure comuni per la compensazione e l’esecuzione di impegni di pagamento risultanti da transazioni del mercato finanziario tra intermediari finanziari. La nozione si basa sulla definizione contenuta nella OBN, tuttavia con un’accezione più limitata. Sono considerate soltanto le transazioni del mercato finanziario tra intermediari finanziari, ma non il traffico bonifici di massa, inteso come pura attività della clientela privata, regolamentata dalla normativa sulle banche. L’esecuzione di pagamenti da parte di clienti tramite, ad esempio, PostFinance non deve essere assoggettata alla LInfFin, bensì alla LBCR (questione della funzione di rilevanza sistemica di una banca).

Art. 74 Obblighi

Dal momento che i sistemi di pagamento non sono solitamente assoggettati a un obbligo di autorizzazione e l’unico sistema di pagamento in Svizzera classificato di rilevanza sistemica (SIC) è gestito su mandato della BNS, che lo sorveglia, per il