Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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di una vigilanza degli istituti, tra cui mezzi propri, liquidità, organizzazione interna, diversificazione dei rischi, principi della gestione dei rischi nonché affidabilità e idoneità dei principali organi e delle persone che agiscono per loro conto.
Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica la vigilanza della FINMA è invece limitata dalla sorveglianza del sistema da parte della BNS, che è responsabile della sorveglianza del rispetto dei requisiti particolari. Se in un determinato ambito ha inasprito le generali condizioni di autorizzazione o gli obblighi della LInfFin, la sorveglianza del rispetto di tali obblighi è di sua competenza e non della FINMA. Gli strumenti di sorveglianza della BNS si basano sulle disposizioni della LBN, quelli della FINMA in linea di principio sulla LFINMA e sulle specifiche prescrizioni della LInfFin.
Cpv. 3
Per evitare sovrapposizioni, le due autorità si informano regolarmente in maniera attiva sugli elementi acquisiti nell’ambito dello svolgimento delle loro attività e nei limiti del possibile si basano sulle informazioni già raccolte dall’altra autorità. Nel monitoraggio e nell’analisi degli sviluppi e dei progetti in corso, che riguardano le infrastrutture del mercato finanziario, le due autorità stabiliscono priorità tematiche. È ipotizzabile inoltre che gli incontri con i rappresentanti di infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica si svolgano alla presenza delle due autorità. Se necessario la FINMA può fornire il proprio supporto in virtù della sua competenza per l’autorizzazione degli esercenti, la BNS nell’attuazione delle misure.
In considerazione del carattere spesso internazionale delle infrastrutture del mercato finanziario, per la FINMA e la BNS si delinea la necessità di collaborare con le autorità estere di vigilanza e sorveglianza. La base giuridica per lo scambio di informazioni con le autorità estere è fornita dall’articolo 42 LFINMA e dall’articolo 21 LBN.
La collaborazione con le autorità estere può essere necessaria sia per le infrastrutture del mercato finanziario con sede in Svizzera sia per quelle con sede all’estero. Per le infrastrutture del mercato finanziario con sede in Svizzera la responsabilità primaria per il coordinamento della collaborazione con le autorità estere spetta alla FINMA, che garantisce l’adempimento degli standard internazionali nelle convenzioni con le autorità estere. La BNS sostiene la FINMA se si tratta di infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, in particolare negli ambiti per i quali verifica l’osservanza delle condizioni specifiche nell’ambito della sorveglianza corrente.
Per le infrastrutture estere del mercato finanziario è necessaria una collaborazione con le autorità estere di vigilanza e sorveglianza se queste sono riconosciute dalla FINMA o classificate di rilevanza sistemica da parte della BNS. La FINMA e la BNS concordano la comunicazione con le autorità estere, in modo da garantire una posizione unitaria.
Art. 76 Verifica
In base alle leggi sulle banche, sulle borse, sugli investimenti collettivi di capitale e sulle obbligazioni fondiarie la vigilanza si basa sul sistema duale e, quindi, sul ricorso a società di audit riconosciute. Questo sistema dovrebbe essere ripreso anche nell’ambito delle infrastrutture. L’articolo 76 crea il presupposto affinché la FINMA e la BNS possano utilizzare società di audit sulle infrastrutture del mercato finanzia-