Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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rio nell’ambito del sistema di vigilanza duale (cfr. art. 24 LFINMA e art. 20 cpv. 3 LBN). La FINMA può svolgere verifiche dirette presso le infrastrutture del mercato finanziario (cfr. la disposizione analoga per la BNS all’art. 20 cpv. 3 LBN). La formulazione corrisponde al messaggio concernente la concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit35 considerando le procedure parlamentari in corso.
Art. 77 Restituzione volontaria dell’autorizzazione
La disposizione intende dare a un’infrastruttura del mercato finanziario la possibilità di sospendere la propria attività senza che debba essere contemporaneamente sciolta la persona giuridica. In particolare può essere il caso in cui l’attività dell’infrastruttura del mercato finanziario non viene più proseguita, ma si desidera continuare altre attività sinora svolte. Si richiede un piano di scioglimento che contenga in particolare l’adempimento degli impegni finanziari. Solo se tutti gli obblighi derivanti dal piano di scioglimento sono adempiuti, un’infrastruttura può essere esonerata dalla vigilanza della FINMA. La disposizione è elaborata sulla falsariga dell’articolo 60 della legge del 17 dicembre 200436 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (LSA). In caso di mancata osservanza del piano di scioglimento, l’autorizzazione può essere revocata ai sensi dell’articolo 78 capoverso 1 lettera c.
Art. 78 Revoca dell’autorizzazione
Cpv. 1
A complemento dell’articolo 37 LFINMA, alle lettere a–c sono introdotte le circostanze in base alle quali un’autorizzazione può essere revocata. Queste condizioni corrispondono all’attuale standard internazionale.
A norma della lettera a un’autorizzazione può essere revocata se l’esercente non ha fatto uso dell’autorizzazione entro dodici mesi.
Se l’esercente di un’infrastruttura del mercato finanziario, nel corso dei sei mesi precedenti, non ha fornito alcuna prestazione di servizi ammessa solo con l’autorizzazione oppure svolge attività e non rinuncia all’autorizzazione spontaneamente, l’autorizzazione gli può pure essere revocata nuovamente ai sensi della lettera b.
La lettera c fa riferimento all’articolo 77 nel caso in cui un piano di scioglimento non sia rispettato. La disposizione è elaborata sulla falsariga dell’articolo 60 capoverso 3 LSA.
Cpv. 2
La revoca dell’autorizzazione determina inevitabilmente lo scioglimento della persona giuridica, ma non la revoca del riconoscimento di una persona giuridica estera.
35 http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2013/2013-08-280.html
36 RS 961.01