Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Capitolo 8: Disposizioni giuridiche in materia di insolvenza

Art. 79 Misure di insolvenza

Per il risanamento e la gestione di infrastrutture del mercato finanziario si applicano le disposizioni in materia di insolvenza bancaria ai sensi della legge sulle banche, a condizione che la LInfFin non contenga disposizioni derogatorie. Le disposizioni in materia di legge sulle banche non devono vigere meccanicamente, ma essere applicate per analogia alle infrastrutture del mercato finanziario. La legge consente ed esige pertanto di tenere conto delle diverse situazioni e peculiarità delle infrastrutture del mercato finanziario. In linea di principio è mantenuto lo status quo.

Il rimando alla LBCR non comprende le disposizioni in merito a depositi privilegiati (art. 37a–37c LBCR), separazione di valori depositati (art. 37d LBCR), garanzia dei depositi (art. 37h–37k LBCR) e averi non rivendicati (art. 37l LBCR). La ragione risiede nel fatto che, da un lato, le infrastrutture del mercato finanziario non detengono depositi e, dall’altro, all’articolo 81 LInfFin è prevista una norma specifica per la separazione di valori.

Art. 80 Tutela del sistema

L’articolo 80 riprende l’attuale disposizione dell’articolo 27 LBCR sulla tutela del sistema. Nel caso di misure di insolvenza da adottare nei confronti dei partecipanti, con l’entrata in vigore della nuova legge la FINMA dovrà informare nei limiti del possibile non soltanto gli esercenti di sistemi di pagamento, per quanto ne siano toccati, ma anche le controparti centrali e gli enti di custodia centrali.

Art. 81 Separazione dei valori mobiliari dalla massa

La separazione di valori mobiliari è disciplinata analogamente all’articolo 37d LBCR, ossia rimandando alla legge sui titoli contabili. A differenza della legge sulle banche, dove si parla semplicemente di «valori depositati», l’articolo 81 LInfFin precisa esplicitamente che la norma contempla anche i valori mobiliari detenuti a titolo fiduciario.

Art. 82 Differimento del risanamento per la disdetta di contratti

Considerazioni generali

Per le infrastrutture dei mercati finanziari il differimento della disdetta dei contratti finanziari di cui all’articolo 57 dell’ordinanza FINMA del 30 agosto 201237 sull’insolvenza bancaria (OIB-FINMA) viene esplicitamente inserito nella legge. La disposizione è estesa nel senso che il differimento non deve limitarsi ai contratti finanziari. Per le infrastrutture del mercato finanziario non solo le eventuali operazioni finanziarie, ma anche le funzioni (parziali) devono essere trasferite a un organismo di transizione. In linea di principio devono poter essere trasferiti i contratti collegati all’esercizio della funzione e, pertanto, necessari.

In ultima istanza si persegue così l’obiettivo di mantenere la possibilità di risanamento in quanto viene escluso un possibile uso a fini dilatori dei diritti di disdetta

37 RS 952.05