Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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convenuti nei contratti. La presente norma sancisce chiaramente che, se vengono ordinate misure di insolvenza, in prima linea il trasferimento di servizi, i contraenti dell’infrastruttura del mercato finanziario non sono autorizzati a porre termine a questi contratti. Il declino dell’infrastruttura del mercato finanziario deve essere rallentato impedendo ai contraenti di appellarsi ai diritti di disdetta dei contratti.

Se i contraenti dell’infrastruttura del mercato finanziario fossero autorizzati a porre termine ai contratti (e a conteggiarli [il cosiddetto close-out netting]), le opportunità di risanamento della rimanente infrastruttura del mercato finanziario diminuirebbero drasticamente.

Cpv. 1 e 2

Conformemente a queste disposizioni la FINMA è autorizzata a vietare temporaneamente l’esercizio di diritti di disdetta a controparti di contratti, trasferiti dall’infrastruttura del mercato finanziario a un altro soggetto di diritto (incl. un’istituzione transitoria).

La disposizione è ammessa soltanto se un contratto tra l’infrastruttura del mercato finanziario e un contraente collega la possibilità di porre termine al contratto da parte della controparte alla disposizione di una misura di insolvenza.

Cpv. 3

Per il differimento, che può essere ordinato per una durata di 48 ore al massimo, l’inizio e il termine del differimento devono essere indicati con esattezza.

Cpv. 4

Il capoverso 4 stabilisce che il differimento è consentito solo da una clausola di disdetta del contratto che si rifà a una misura dell’autorità. Ogni altro motivo di disdetta, sia esso da solo o in combinazione con il primo, esclude il differimento.

Art. 83 Priorità delle convenzioni di compensazione

Nei loro contratti con i partecipanti le controparti centrali prevedono regolarmente le cosiddette clausole di close-out netting, secondo le quali, in caso di inadempienza di un partecipante (il cosiddetto close-out event), tutti i contratti non ancora adempiuti tra la controparte centrale e il partecipante inadempiente sono risolti e compensati tra loro. Rimane dunque da saldare soltanto un credito netto. I crediti non ancora esigibili sono registrati in base al loro valore al momento della risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 211 capoverso 2bis della legge federale dell’11 aprile 188938 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) l’amministrazione del fallimento ha il diritto di adempiere in luogo del debitore i crediti risultanti da contratti bilaterali non ancora eseguiti o eseguiti solo in parte al momento della dichiarazione di fallimento, fatta eccezione in caso di obbligazioni a tempo determinato come pure in caso di operazioni a termine, swap e opzioni, qualora il valore delle prestazioni contrattuali il giorno della dichiarazione di fallimento sia determinabile in base al prezzo di mercato o al corso di borsa. L’amministrazione del fallimento e il cocontraente hanno

38 RS 281.1