Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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Titolo 3: Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario e commercio per conto proprio di valori mobiliari
Considerazioni generali
Con la creazione della LInfFin la legge sulle borse è in gran parte abrogata. Contemplerà soltanto le disposizioni sui commercianti di valori mobiliari. In una tappa successiva si prevede di trasporre la categoria di commercianti di valori mobiliari che operano per il conto di clienti (art. 3 cpv. 5 OBVM) in una nuova legge concernente le istituzioni finanziarie. Le altre categorie di commercianti di valori mobiliari, ossia le ditte di emissione (art. 3 cpv. 2), le ditte di derivati (art. 3 cpv. 3), i commercianti per conto proprio (art. 3 cpv. 1) e i market maker (art. 3 cpv. 4) non devono rimanere solo nella legge sulle borse. A causa della loro stretta correlazione materiale con le infrastrutture del mercato finanziario saranno trasposte nella LInfFin e sarà abrogato il loro status specifico ai fini dell’autorizzazione (cfr. commenti seguenti).
Art. 85 Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario
L’esperienza insegna che le categorie di commercianti di valori mobiliari delle ditte di emissione e delle ditte di derivati non hanno nella prassi un’importanza specifica. Gli ambiti di attività contemplati dalle suddette categorie sono svolte dalla categoria dei commercianti di valori mobiliari o dalle banche. Non è dunque giustificato mantenere nella LinfFin uno status specifico ai fini dell’autorizzazione. Tali attività devono essere riservate piuttosto alle banche e ai commercianti di valori mobiliari per il conto di clienti. Con l’entrata in vigore della LInfFin i commercianti di valori mobiliari sono limitati alla categoria di quelli che operano per il conto di clienti. La lettera a disciplina l’attività sinora svolta dalle ditte di emissione e la lettera b quella svolta dalle ditte di derivati.
Art. 86 Commercio per conto proprio di valori mobiliari
Anche la categoria dei commercianti per conto proprio di valori mobiliari non ha più richiesto uno status specifico nella prassi. Il commercio di valori mobiliari per conto proprio, a titolo professionale e a breve scadenza, che può pregiudicare la funzionalità del mercato finanziario, non ha mai portato a un assoggettamento come commercianti di valori mobiliari dalla creazione della legge sulle borse. Anche in questo caso non è giustificato mantenere uno status specifico per l’autorizzazione come commercianti per conto proprio. Nella lettera a l’attività sinora svolta dai commercianti per conto proprio di valori mobiliari è dunque riservata piuttosto alle banche e ai commercianti che operano per il conto di clienti.
A differenza del commerciante per conto proprio di valori mobiliari, il market maker fissa i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente – durevolmente oppure su richiesta – e la sua attività non è limitata all’ambito finaziario. In base alla legislazione vigente è inoltre soggetto all’obbligo di autorizzazione, se non pregiudica la funzionalità del mercato finanziario. Il martek making è un apprezzato campo di attività di banche affermate e di altri offerenti di servizi finanziari nell’Asset Management. Inoltre il market maker, come categoria autonoma di commerciante di valori mobiliari, ha ottenuto solo un’importanza limitata nella prassi in materia di vigilanza. Dall’entrata in vigore della legge sulle borse sono pochissimi i puri market maker che hanno un’autorizzazione specifica come commercianti di valori