Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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mobiliari. Tra l’altro il market making è poco atto a pregiudicare la protezione degli investitori (il market maker agisce a proprio nome e per conto proprio), pertanto lo status autonomo del market maker viene abolito e l’attività è riservata alle banche e ai commercianti di valori mobiliari che operano per il conto dei clienti (lett. b). Inoltre l’attività del market making rimane soggetta all’obbligo di autorizzazione se è atta a pregiudicare la funzionalità del mercato finanziario. Sarà sempre la FINMA a definire quando ciò avviene.

Titolo 4: Commercio di derivati

Capitolo 1: In generale

Art. 87 Campo di applicazione

Cpv. 1

Il campo di applicazione del presente titolo comprende sostanzialmente tutte le controparti finanziarie e non finanziarie che hanno la loro sede in Svizzera (cfr. la tabella in allegato per una visione d’insieme degli obblighi nel commercio con i derivati in base alle controparti). Le succursali di partecipanti svizzeri al mercato finanziario all’estero sono dunque contemplate dalla legge, mentre non lo sono le succursali in Svizzera di partecipanti al mercato finanziario con sede all’estero. Questa disposizione è speculare a quella contenuta nel regolamento EMIR, impedendo così che nelle operazioni transfrontaliere con i derivati si applichino due ordinamenti giuridici diversi per la stessa succursale.

Cpv. 2

Analogamente al regolamento EMIR, la LInfFin distingue tra controparti finanziarie e non finanziarie. Le controparti finanziarie sono i partecipanti al commercio con i derivati, che operano a titolo professionale nel mercato finanziario, mentre i partecipanti al commercio che non operano nell’ambito finanziario sono considerati controparti non finanziarie. L’articolo 2 numero 8 del regolamento EMIR fa riferimento alle pertinenti direttive UE per la definizione delle diverse controparti finanziarie, che sostanzialmente sono sempre solo persone giuridiche. In questo senso, per controparti finanziarie s’intendono:

– lettera a: le banche ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge sulle banche. Corrispondono agli «istituti creditizi» secondo la direttiva 2006/48/CE39. A differenza della legislazione europea, in base alla quale solo le imprese, ossia le persone giuridiche, possono essere istituti creditizi, la LInfFin contempla talora anche le persone fisiche, con i banchieri privati, conformemente alla normativa sancita dalla legge sulle banche. Dal momento che in Svizzera i banchieri privati sono assoggettati alla stessa vigilanza di altre banche e, salvo poche eccezioni, devono adempiere le stesse disposi-

39 Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio. GU L 177 dl 30.6.2006, pag. 1