Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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zioni, in questo caso non c’è motivo di trattare i banchieri privati diversamente dalle altre banche;

– lettera b: commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge sulle borse. Analogamente al regolamento EMIR sono assoggettati alla LInfFin in quanto forniscono servizi che secondo la direttiva MiFID possono essere prestati come «servizi e attività d’investimento» solo da «imprese di investimento»;

– lettera c: conformemente al menzionato articolo 2 numero 8 EMIR40 sono sottoposte alla LInfFin anche le imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi della LSA;

– lettera d: per impedire che le operazioni con i derivati siano esternalizzate in imprese madre di un gruppo regolamentate non come banca o assicurazione, anche queste devono essere considerare controparti finanziarie;

– lettera e: la legge considera controparti finanziarie anche le persone soggette all’obbligo di autorizzazione a norma dell’articolo 13 capoverso 2 LICol. Fanno eccezione soltanto le banche depositarie (che in quanto banche sono già considerate controparti finanziarie), i distributori e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, che in questa funzione non commerciano con i derivati. Le persone assoggettate alla legge sono definite dall’articolo 2 numero 8 EMIR come «OICVM» (organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) secondo la direttiva 2009/65/CE (direttiva OICVM)41oppure come fondo di investimento alternativo, gestito da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE 42;

– lettera f: le disposizioni del presente titolo comprendono infine le istituzioni di previdenza e le fondazioni d’investimento di cui all’articolo 48 segg. della legge federale del 25 giugno 198243 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Questi istituti corrispondono agli «enti pensionistici aziendali o professionali» ai sensi della direttiva 2003/41/CE44.

In linea di principio i sistemi multilaterali di negoziazione non sono considerati controparti finanziarie. Secondo l’allegato I sezione A della direttiva MiFID

40 Con riferimento alla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio del 24 luglio 1973 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3, alla direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 relativa all’assicurazione sulla vita, GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1, e alla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2005 relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE, GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

41 Direttiva 2009/65/EG del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), GU L

302 del 17.11.2009, pag. 32.

42 Direttiva 2011/61/EU del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010, GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1.

43 RS 831.40

44 Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 giugno 2003 relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L

235 del 23.9.2003), GU L 291 del 14.9.2004, pag. 18.