Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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anch’essi forniscono servizi di investimento, ma conformemente alla MiFID i sistemi multilaterali di negoziazione in quanto tali non sono considerati imprese di investimento, poiché l’articolo 4 capoverso 1 numero 15 stabilisce che un sistema multilaterale di negoziazione può essere gestito sia da un’impresa di investimento (ad es. una banca) sia da un gestore del mercato (borsa). Nella direttiva MiFID è stato tuttavia necessario trovare una strada per assoggettare i sistemi multilaterali di negoziazione anche a determinati obblighi di organizzazione, trasparenza e vigilanza del mercato, analoghi a quelli applicabili ai mercati regolamentati (titolo III Mi-FID)45. L’artificio utilizzato per questo si è concretizzato con la definizione di servizi di investimento nell’allegato alla direttiva MiFID.

Anche i gestori patrimoniali al di fuori dell’ambito degli investimenti collettivi e i consulenti finanziari prestano servizi che la legislazione europea definisce «servizi e attività d’investimento» e in base ai quali devono essere formalmente identificati come controparti finanziarie. Anche in considerazione del fatto che la presente legge si prefigge l’obiettivo della stabilità del sistema, non appare né opportuno né proporzionato assoggettare i gestori patrimoniali e i consulenti finanziari, che spesso operano autonomamente come persone fisiche al di fuori di una delle persone di cui alle lettere da a a f, ai requisiti elevati che devono essere adempiuti dalle controparti finanziarie.

Cpv. 3

Conformemente all’articolo 2 numero 9 EMIR tutte le persone giuridiche, che non sono controparti finanziarie, devono essere considerate controparti non finanziarie anche nella LInfFin.

Cpv. 4

Anche le banche multilaterali di sviluppo, le istituzioni e le organizzazioni di diritto pubblico di proprietà della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni e per le quali la Confederazione, i Cantoni o i Comuni forniscono una cauzione o una garanzia equivalente, nonché le istituzioni delle assicurazioni sociali e delle casse di compensazione sono ampiamente esonerate dagli obblighi sanciti dalla presente legge. Queste istituzioni implicano un limitato rischio d’inadempienza della controparte, pertanto devono essere assoggettate soltanto all’obbligo di notifica. Non sono invece eccettuate dal campo di applicazione le aziende intese come controparti finanziarie ai sensi dell’articolo 87 capoverso 2.

Art. 88 Eccezioni

Cpv. 1

Le unità organizzative delle istituzioni pubbliche operano sì con derivati, ma non costituiscono un pericolo per la stabilità del sistema finanziario. Per questo motivo sono da escludere dal campo di applicazione del titolo 4. Per le istituzioni come la

45 Per maggiori informazioni cfr. ad es.: http://www.linklaters.com/Publications/MiFIDII/Pages/Multilateral_Trading_Facilities.as px