Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 77Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 89 Obbligo
Cpv. 1
In Svizzera l’obbligo di compensazione per il tramite di una controparte centrale deve applicarsi anche alle operazioni con derivati effettuate in borsa e non – come stabilisce il regolamento EMIR – solo ai contratti derivati non effettuati in borsa (nella terminologia dell’UE: mercato regolamentato; cfr. art. 2 n. 7 EMIR). Si vuole così impedire che in futuro si ricorra a un’operazione non garantita in derivati su una piazza borsistica non regolamentata per eludere l’obbligo di compensazione. Di fatto in Svizzera non cambia molto, perché già oggi numerosi derivati negoziati in borsa sono compensati da una controparte centrale.
L’obbligo di compensazione riguarda le operazioni (i) tra due controparti finanziarie, (ii) tra una controparte finanziaria e una controparte non finanziaria oppure (iii) tra due controparti non finanziarie. Non sono invece assoggettate all’obbligo di compensazione le operazioni, per le quali una delle controparti finanziarie (o entrambe) o non finanziarie è una piccola controparte finanziaria o una piccola controparte non finanziaria (cfr. art. 90 e 91).
La classificazione di una controparte rientra tra le sue responsabilità. La sua controparte può fare affidamento su una conferma in tal senso dell’altra controparte, a condizione che chiari indizi non depongano a sfavore.
Cpv. 2
Nel caso in cui debba essere introdotto un obbligo del commercio su una piattaforma (cfr. in proposito il capitolo 5 del presente titolo), tutte le operazioni con derivati che devono essere effettuate su una piattaforma devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale. L’obbligo riguarderebbe tutte le controparti centrali, quindi anche quelle piccole. La disposizione non scaturisce dal regolamento EMIR, ma si basa sulla prevista normativa dell’UE nel regolamento MiFIR. Il Consiglio federale deciderà la sua entrata in vigore, solo se entrerà in vigore anche la corrispondente disposizione del regolamento MiFIR.
Cpv. 3
A condizione che lo scopo protettivo di questa legge non sia pregiudicato, la FINMA deve avere la possibilità di consentire in singoli casi la compensazione per il tramite di una controparte centrale non riconosciuta. La disposizione serve a poter prescindere dall’obbligo di riconoscimento di cui all’articolo 54 nei casi in cui, ad esempio, un partecipante svizzero procede alla compensazione tramite una controparte centrale estera oppure aderisce ad essa. Senza questa possibilità sarebbe in ultima istanza limitato il margine di manovra economico dei partecipanti svizzeri, poiché le controparti centrali estere possono di solito rinunciare al riconoscimento da parte della FINMA in una simile costellazione.