Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Art. 91 Piccole controparti finanziarie

Considerazioni generali

L’UE non prevede alcuna disposizione che possa escludere le piccole controparti finanziarie dall’obbligo di compensazione. È diversa la situazione della normativa negli Stati Uniti, in base alla quale alcuni istituti finanziari non sono considerati come cosiddette financial entities, se il loro totale di bilancio non supera i dieci miliardi di dollari. In altri termini rientrano comunque nell’obbligo di notifica e possono avvalersi della deroga, a condizione che si tratti di operazioni di copertura. Anche per queste la banca deve adempiere i normali obblighi di rendiconto.

Una deroga all’obbligo di compensazione per determinate controparti finanziarie appare in linea di principio opportuna anche nella situazione svizzera. Nella LInfFin sono definite piccole controparti finanziarie. Come è già stato constatato, l’obbligo di compensazione accresce la stabilità del sistema finanziario, ma per le parti in causa comporta un dispendio non irrilevante e spese. In Svizzera esistono numerose banche piccole, che non effettuano operazioni speculative con i derivati, ma coprono i rischi che assumono, ad esempio, erogando prestiti ipotecari ai propri clienti. A questo proposito anche la normativa statunitense prevede che le cosiddette insured depository institutions, il cui totale di bilancio non supera i dieci miliardi di dollari, non debbano compensare per il tramite di una controparte centrale le operazioni con derivati effettuate per garantire una concreta operazione ipotecaria sottostante. Dai rilevamenti condotti in vista del presente disegno di legge è inoltre emerso che le operazioni con derivati in e dalla Svizzera sono in gran parte effettuate tra grandi banche come controparti. La quota rimanente delle operazioni può essere definita marginale, quindi poco rilevante per la stabilità del sistema finanziario. I segnali provenienti dal mercato lasciano inoltre presupporre che le piccole controparti centrali riuscirebbero a trovare solo con enorme fatica un partecipante diretto alla compensazione per le suddette operazioni di copertura, poiché manca l’interesse per simili operazioni considerando la sproporzione tra costi e ricavi.

Cpv. 1

Fondandosi sul principio in vigore negli Stati Uniti, la disposizione prevede che a determinate condizioni le controparti finanziarie siano escluse dall’obbligo di compensazione. A differenza degli Stati Uniti, in Svizzera il criterio determinante non deve essere il totale di bilancio, che non rispecchia necessariamente le posizioni aperte con derivati, quindi i rischi che scaturiscono dalle operazioni con derivati. Appare più opportuno classificare le controparti finanziarie in base al tipo e all’entità di operazioni con derivati che effettuano. La controparte che effettua operazioni speculative con derivati con i conseguenti rischi è esclusa a priori da questa eccezione. Ciò viene disciplinato alla lettera a, stabilendo che una deroga è consentita solo alle controparti finanziarie, che effettuano operazioni con derivati OTC esclusivamente per limitare i rischi delle operazioni ipotecarie concluse direttamente con i propri clienti. Secondo la lettera b tale deroga si applica soltanto se queste specifiche operazioni di copertura non superano un determinato valore soglia.