Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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zioni retail con i clienti. Il Consiglio federale può tuttavia designare altre operazioni, che per la loro stessa natura (in particolare in riferimento ai rischi che limitano) siano equiparabili alle suddette operazioni di copertura per i prestiti ipotecari, pertanto sono anch’esse contemplate dalla deroga.
Art. 93 Derivati assoggettati
Cpv. 1
A livello di ordinanza occorre definire una procedura adeguata in base alla quale la FINMA stabilisca i derivati assoggettati all’obbligo di compensazione. In essa occorrerà garantire in particolare come salvaguardare sufficientemente gli interessi delle controparti centrali.
I requisiti per stabilire che un derivato è soggetto all’obbligo di compensazione sono un elevato grado di standardizzazione, un’adeguata liquidità, un sufficiente volume di scambi, la disponibilità di informazioni sulla formazione dei prezzi e il rischio di controparte in una misura che giustifichi l’obbligo di compensazione.
Il grado della standardizzazione dipende da due criteri, quello giuridico, ossia l’esistenza di documenti legali consueti per il settore e di contratti quadro, e quello operativo, quindi l’esistenza di processi automatizzati e generalmente riconosciuti di post-negoziazione. La liquidità è definita come l’ampiezza e la profondità di un mercato ed è valutata in base alla possibilità di effettuare operazioni di maggiore entità senza avere un’influenza determinante sul mercato. Il volume è definito dal valore nominale aggregato delle operazioni effettuate. Per entrambi i criteri è decisiva una sufficiente stabilità in caso di crisi. Le informazioni sulla formazione dei prezzi sono disponibili se gli offerenti di dati sui mercati finanziari pubblicano periodicamente prezzi aggiornati di quotazione e di negoziazione. Per le operazioni con derivati, per le quali è prioritario non il rischio d’inadempienza della controparte, bensì il rischio di svolgimento (settlement risk), l’obbligo di negoziazione non è solitamente opportuno. Ciò riguarda in particolare i derivati su divise. In base alla prassi vigente il rischio di svolgimento delle operazioni con derivati su divise è stato eliminato con il sistema di svolgimento delle operazioni multivalutarie CLS.
Se i criteri delle lettere da a a e non sono adeguatamente soddisfatti, un derivato non è adatto a essere inserito nell’elenco degli strumenti soggetti all’obbligo di compensazione.
Il requisito per assoggettare un derivato all’obbligo di compensazione è, in ultima istanza, che una controparte centrale autorizzata o riconosciuta sia pronta a e in grado di compensare il relativo derivato a livello centrale. Esistono strumenti finanziari analoghi ai derivati, ma per la loro gestione – sia perché sono regolati in contanti oppure perché i contratti sono eseguiti effettivamente mediante consegna di merci – non implicano i rischi peculiari ai derivati. La FINMA deve poter escludere questi strumenti dall’obbligo di compensazione.
Cpv. 2
Nello stabilire i derivati assoggettati all’obbligo di compensazione, la FINMA tiene conto degli sviluppi internazionali. Intende così evitare di penalizzare la competitivi-