Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Cpv. 2

I metodi di calcolo per l’esenzione dall’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 89 devono valere anche per le controparti non finanziarie.

Art. 92 Valori soglia

Cpv. 1

Per le categorie di derivati devono essere stabiliti (da parte del Consiglio federale, cfr. cpv. 4) valori soglia che, in caso di superamento, assoggettano una controparte non finanziaria e, limitatamente, anche una controparte finanziaria all’obbligo di assoggettamento ai sensi dell’articolo 89. Per le controparti non finanziarie, conformemente ai diversi valori sottostanti, tra queste categorie di derivati si annoverano i derivati su merci, su crediti, su azioni e su tassi. Per le controparti finanziarie dovrà essere stabilito un valore soglia per le posizioni lorde di derivati finalizzate a garantire le operazioni ipotecarie (cfr. art. 91 cpv. 1 lett. b). La posizione lorda è data dal valore nominale assoluto delle operazioni in essere con derivati di una categoria di derivati.

Cpv. 2

Il presente capoverso disciplina come la posizione media mobile è determinata nel tempo.

Cpv. 3

Fondandosi sul regolamento EMIR, nel calcolo della posizione media sono in linea di principio considerate tutte le operazioni, quindi anche quelle di altre aziende all’interno del gruppo cui appartiene la controparte.

Cpv. 4

Lett. a e b

La disposizione descrive gli ambiti nei quali sono necessarie disposizioni d’esecuzione sui valori soglia a livello di ordinanza. Nella definizione dell’ammontare del valore soglia dovrà essere considerata la rilevanza sistemica delle posizioni e dei crediti di ogni controparte e categoria di derivati. Occorrerà verificare anche fino a che punto le controparti debbano tenere conto di metodi di diminuzione dei rischi nella loro attività48.

Lett. c e d

Il Consiglio federale può stabilire ulteriori criteri restrittivi per le operazioni ipotecarie secondo l’articolo 91, capoverso 1 lettera a, in modo che in sostanza la deroga contempli soltanto le operazioni che servono a coprire i rischi derivanti dalle opera-

48 Cfr. pag. 31 dei considerando al regolamento EMIR.