Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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devono essere disciplinate in modo specifico. Generalmente il regolamento EMIR esclude le operazioni interne al gruppo nell’UE dall’obbligo di compensazione tramite una controparte centrale se sono soddisfatte determinate condizioni. Analogamente anche le operazioni con derivati interne a gruppi svizzeri devono essere esonerate dall’obbligo di compensazione. A differenza dell’UE, le stesse condizioni devono valere anche per le operazioni transfrontaliere interne al gruppo. L’UE consente questa deroga solo per le operazioni transfrontaliere con Paesi che hanno adottato una normativa equivalente per le operazioni con derivati.

L’esclusione dall’obbligo di compensazione vale per tutte le controparti e, contrariamente alla normativa UE, senza che sia necessaria una precedente approvazione da parte della FINMA o di un’altra autorità di vigilanza. Questa differenza rispetto al regolamento EMIR è stata decisa per motivi di proporzionalità. In considerazione dei rischi in questione di operazioni interne al gruppo, che se considerate nel loro insieme dovrebbero in realtà neutralizzarsi, non appare opportuno sottoporre tali operazioni a precedenti procedure di autorizzazione. È sufficiente se la società di audit (per le controparti finanziarie sottoposte alla vigilanza della FINMA) oppure l’ufficio di revisione per le altre controparti nell’ambito della loro attività di verifica a posteriori accertano se le deroghe all’obbligo di compensazione trattate dal presente titolo possano essere giustamente pretese oppure no (cfr. in proposito anche i commenti agli articoli 108 e 109). Nel caso delle controparti non finanziarie si aggiunge inoltre che per le autorizzazioni preventive dovrebbe essere appositamente costituita una nuova autorità.

Capitolo 3: Notifica a un repertorio di dati sulle negoziazioni

Considerazioni generali

Con l’obbligo di notifica e gli obblighi del repertorio di dati sulle negoziazioni si intende migliorare la trasparenza, l’efficienza, l’integrità e il rilevamento di rischi nelle operazioni con derivati49. I dati su tutte le operazioni consentono inoltre di valutare meglio gli sviluppi del mercato e i rischi sistemici. La registrazione a livello centrale può essere utile anche nell’individuazione dei derivati soggetti all’obbligo di compensazione e di commercio su una piattaforma50. Per conseguire questi obiettivi i dati devono essere il più possibile completi. Si rinuncia dunque in gran parte alle deroghe all’obbligo di compensazione e l’obbligo non vale solo per le controparti finanziarie e non finanziarie, ma anche per le controparti centrali.

Art. 96 Obbligo

Considerazioni generali

Le controparti finanziarie e non finanziarie come pure le controparti centrali sono tenute a notificare determinate informazioni sulle operazioni con derivati a un repertorio di dati sulle negoziazioni autorizzato o riconosciuto dalla FINMA. Il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza le informazioni ricevute per pubblicarle per cate-

49 Cfr. n. 9, 41 e 43 dei considerando al regolamento EMIR.

50 Cfr. n. 37 dei considerando al regolamento EMIR.