Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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tà della piazza finanziaria svizzera, nello stesso tempo limitando la possibilità di arbitraggi regolatori. Ad esempio è ipotizzabile l’esclusione di operazioni a termine in divise, come accade negli Stati Uniti. La FINMA stabilisce inoltre la tempistica in base a cui i derivati sono assoggettati all’obbligo di compensazione. La condizione è che una controparte centrale autorizzata o riconosciuta consenta la compensazione centrale.
Art. 94 Operazioni transfrontaliere
Cpv. 1
I mercati finanziari sono globali e molte operazioni con derivati sono effettuate oltrefrontiera con una controparte all’estero. Si pone dunque la domanda fino a che punto queste operazioni transfrontaliere debbano essere assoggettate all’obbligo di compensazione. Per garantire l’obiettivo primario della regolamentazione delle operazioni con derivati, ossia la stabilità del sistema finanziario, appare opportuno che siano da compensare tramite una controparte centrale anche le operazioni transfrontaliere con controparti in Stati terzi, che in Svizzera sarebbero assoggettate all’obbligo di compensazione. La disposizione impedisce anche che le operazioni siano spostate in Paesi terzi con una normativa meno rigida in materia di derivati. L’applicazione dell’obbligo di compensazione ad aziende con sede all’estero implica che queste diventano parte di una struttura di clearing svizzera o riconosciuta dalla Svizzera oppure che devono passare dal clearing indiretto delle banche svizzere. È presumibile che alcune operazioni oggi effettuate con questo sistema non avranno più luogo, perché soprattutto i partecipanti più piccoli al mercato non trovano facilmente un broker del clearing per queste operazioni. Sono tuttavia interessati solo i casi, in particolare al di fuori dell’UE o degli Stati Uniti, nei quali l’azienda estera deve procedere comunque alla compensazione tramite una controparte centrale in base al sistema cui è assoggettata.
Cpv. 2
Occorre garantire che per le operazioni transfrontaliere con Stati terzi, che hanno adottato una regolamentazione delle operazioni con derivati equiparabile a quella Svizzera, non si creino doppioni e, possibilmente, esigenze contraddittorie nei confronti dei partecipanti al mercato. Nelle loro normative l’Unione europea e gli Stati Uniti prevedono la possibilità di evitare questi conflitti nell’attività transfrontaliera con il riconoscimento dell’equivalenza o della conformità sostitutiva. Di conseguenza l’obbligo di compensazione ai sensi della LInfFin è adempiuto se la compensazione viene effettuata per il tramite di una controparte centrale secondo regole estere riconosciute come equivalenti dalla FINMA.
Occorrerà approfondire a livello di ordinanza il processo e le condizioni per il riconoscimento dell’equivalenza da parte della FINMA.
Art. 95 Operazioni interne al gruppo
Le operazioni interne al gruppo sono uno strumento prezioso e, talvolta, necessario per una gestione efficiente del rischio e del capitale a livello di gruppo. I rischi delle operazioni con derivati interne al gruppo si distinguono dalle altre operazioni, quindi