Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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goria di derivati dopo averle preparate in forma aggregata ai sensi dell’articolo 68 e per tenerle a disposizione delle autorità intitolate ai sensi degli articoli 69 e 7051. Le notifiche ai repertori esteri di dati sulle negoziazioni, che avvengono in adempimento all’obbligo di notifica di cui al presente capitolo, non necessitano di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 271 CP52.

Cpv. 1

Qui viene inserito il principio dell’obbligo di notifica53, che riguarda senza eccezioni tutte le controparti finanziarie e non finanziarie e tutte le operazioni con derivati da esse effettuate, anche le operazioni interne al gruppo e le operazioni con controparti che ai sensi dell’articolo 87 sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo. Ai fini dell’obbligo di notifica non è altresì rilevante se il commercio di derivati avviene su un mercato regolamentato oppure no. Oltre alle controparti finanziarie e non finanziarie sono soggette all’obbligo di notifica anche le controparti centrali eventualmente coinvolte.

Cpv. 2 e 3

Per evitare equivoci, gli assoggettati all’obbligo di notifica devono garantire che un’operazione non sia notificata più volte a un repertorio54. Inoltre la disposizione riconosce agli assoggettati all’obbligo di notifica il diritto di delegare l’emissione della notifica a un terzo55. Naturalmente con la delega l’assoggettato non può liberarsi dal suo obbligo di notifica, rimane infatti responsabile che la notifica sia effettuata a norma di legge.

Cpv. 4

Occorre evitare che, nonostante l’obbligo di notifica, in assenza di un repertorio di dati sulle negoziazioni la relativa notifica non possa essere effettuata56. Nel caso in cui non esista un repertorio di dati sulle negoziazioni svizzero autorizzato e non è stato riconosciuto alcun repertorio estero, il Consiglio federale designa l’organo al quale deve essere effettuata la notifica.

Art. 97 Momento e contenuto della notifica

Cpv. 1

Non devono essere notificate soltanto le operazioni concluse. L’obbligo di notifica riguarda anche le eventuali modifiche e le cessazioni delle operazioni con derivati. Viene stabilita una scadenza unitaria: la notifica deve essere effettuata al più tardi il giorno feriale successivo alla rispettiva fase dell’operazione57.

51 Cfr. art. 81 par. 1 segg. EMIR.

52 RS 311.0

53 Cfr. art. 9 par. 1 sottopar. 1 EMIR.

54 Cfr. art. 9 par. 1 sottopar. 4 EMIR.

55 Cfr. art. 9 par. 1 sottopar. 3 EMIR.

56 Cfr. art. 9 par. 3 EMIR.

57 Cfr. art. 9 par. 1 sottopar. 1 EMIR.