Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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Cpv. 2
Qui viene specificato il contenuto minimo delle notifiche, anche se il Consiglio federale può prevedere ulteriori indicazioni. Per quanto riguarda il formato e il contenuto degli standard internazionali dovranno essere considerati soprattutto quelli della IOSCO58. Per identificare in modo inequivocabile le controparti dell’operazione con derivati è ipotizzabile basarsi sul «Legal Entity Identifier» (LEI) e sul «Product and Trade Identifier». Con il sistema LEI si sta introducendo a livello mondiale un numero univoco di identificazione per i partecipanti alle operazioni sui mercati finanziari. Contrariamente alla disposizione di cui all’articolo 9 paragrafo 5 EMIR, non deve essere menzionato l’eventuale avente diritto economico su un’operazione con derivati.
Cpv. 3
Il Consiglio federale può prevedere la notifica di ulteriori indicazioni, se dovesse risultare dagli sviluppi degli standard internazionali. Quindi disciplinerà anche l’impostazione formale della notifica.
Cpv. 4
La disposizione consente alle controparti svizzere di fornire dati a repertori esteri di dati sulle negoziazioni, che vadano al di là dei requisiti in Svizzera. Vengono così considerati i casi frequenti in cui la banca con sede in Svizzera è incaricata dalla sua controparte non finanziaria estera di procedere alla notifica a un repertorio di dati sulle negoziazioni cui è tenuta per un’operazione con derivati in base alle disposizioni estere. Questa notifica può contenere indicazioni non previste dal diritto svizzero. Per evitare che ogni volta la banca debba richiedere un’autorizzazione per la notifica ai sensi dell’articolo 271 CP, qui la legge ammette esplicitamente tali notifiche. Se le ulteriori indicazioni trasmesse in questo senso riguardano dati personali, è necessario il consenso della persona interessata per abolire il segreto bancario.
Art. 98 Conservazione dei giustificativi
Il presente articolo disciplina gli obblighi di conservazione dei giustificativi da parte delle controparti finanziarie e non finanziarie. Non c’è motivo di disciplinarli diversamente da quanto sancito nel diritto privato.
Capitolo 4: Obbligo di riduzione dei rischi
Considerazioni generali
Sia il G20 sia il FSB riconoscono che non tutti i contratti con derivati OTC sono sufficientemente standardizzabili e possono essere compensati tramite una controparte centrale. I motivi possono ad esempio risiedere in specifiche esigenze di limi-
58 In particolare IOSCO Report on OTC derivatives data reporting and aggregation requirements, gennaio 2012.