Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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tare i rischi, quando non esiste un mercato o quello esistente è poco liquido. Oltre alla carente possibilità di standardizzarli, esistono altri motivi per cui i derivati non sono compensati per il tramite di controparti centrali. Prima di tutto determinati partecipanti al mercato sono esclusi dall’obbligo di compensazione (tra questi la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, la BNS, la BRI, le controparti non finanziarie al di sotto dei valori soglia, le piccole controparti finanziarie). Dal momento che l’obbligo di compensazione, così come già espresso in precedenza, riguarda sempre due contraenti di un contratto con derivati, nel caso di derivati con i suddetti partecipanti al mercato anche le rispettive controparti centrali sono escluse dall’obbligo di compensazione (anche se queste sono in linea di principio assoggettate all’obbligo di compensazione). In secondo luogo sono previste alcune eccezioni all’obbligo di compensazione (ad esempio i contratti infragruppo, le operazioni di copertura per le controparti non finanziarie). Anche in questi ambiti rimarranno derivati non compensati per il tramite di una controparte centrale. La disposizione ha da un lato lo scopo di limitare i rischi operativi in rapporto con il regolamento di derivati mediante l’introduzione di diverse disposizioni procedurali, dall’altro di ridurre il rischio d’inadempienza della controparte e il conseguente rischio sistemico con la costituzione di garanzie. L’impostazione delle disposizioni legali tiene conto dei rischi più elevati dei derivati compensati bilateralmente e deve fornire uno stimolo alla compensazione tramite una controparte centrale.

L’adeguata dotazione di capitale delle controparti centrali ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 4 EMIR che considera i rischi delle operazioni con contratti bilaterali OTC è già oggi disciplinata in specifiche disposizioni in Svizzera (ordinanza del 1° giugno 201259 sui fondi propri [OFoP], OS [Swiss Solvency Test SST]60). La normazione di un principio nella LInfFin non è dunque necessaria.

Art. 99 Obbligo

Cpv. 1

Con riserva delle seguenti disposizioni specifiche gli obblighi di riduzione dei rischi si applicano in linea di principio a tutte le operazioni con derivati non compensate per il tramite di una controparte centrale, a prescindere dal fatto che siano state concluse su una piazza borsistica oppure bilateralmente.

Cpv. 2

Gli obblighi di riduzione dei rischi non si applicano alle operazioni per le quali una delle controparti coinvolte è esclusa dal campo di applicazione del titolo 4, poiché generalmente le operazioni non compensate con queste controparti per il tramite di una controparte centrale non generano rischi che debbano essere particolarmente limitati.

59 RS 952.03

60 La LICol non prevede specifici requisiti di capitale nei contratti derivati OTC per il patrimonio di fondi.