Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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Cpv. 3
Per motivi di proporzionalità il Consiglio federale ha la possibilità di prevedere determinate eccezioni agli obblighi di riduzione dei rischi. Nella verifica della proporzionalità occorre osservare che gli obblighi di riduzione dei rischi comportano un notevole dispendio amministrativo e finanziario soprattutto per i piccoli partecipanti al mercato.
Nello scambio di garanzie il Consiglio federale terrà eventualmente conto anche degli specifici requisiti che le assicurazioni e le casse pensioni dovranno rispettare in considerazione degli sviluppi internazionali.
Art. 100 Riduzione dei rischi operativi
Le controparti finanziarie e non finanziarie devono ridurre i rischi operativi e i rischi d’inadempienza della controparte in rapporto alle operazioni con derivati non compensate per il tramite di una controparte centrale mediante misure prestabilite. Nel dettaglio sono previsti i seguenti obblighi, tenendo presente che la legge menziona soltanto i principali elementi, mentre i dettagli dovranno essere specificati a livello di ordinanza:
– conferma tempestiva (lett. a): già oggi i contratti con derivati sono solitamente confermati tra i contraenti. La legge che entrerà in vigore indicherà entro quando dovrà avvenire la conferma. L’intervallo temporale dovrà basarsi sullo standard di volta in volta consueto in base alla categoria di derivati. Le peculiarità delle controparti non finanziarie dovranno essere tenute in debito conto. Una conferma unilaterale dovrebbe essere sufficiente se rimane inconfutata. Inoltre le principali disposizioni contrattuali dei derivati dovranno essere inserite nella conferma. Tra queste si annoverano in particolare i rilevanti accordi contrattuali e il riferimento al contratto quadro applicabile.
– (i) armonizzazione del portafoglio; (ii) controllo dei rischi ad essi connessi; (iii) individuazione ed eliminazione di divergenze di opinioni tra le parti (lett. b). (i) Le controparti finanziarie e non finanziarie dovranno accordarsi mediante una convenzione su una procedura di armonizzazione del portafoglio. Dovrebbe essere possibile delegare l’armonizzazione del portafoglio alla controparte o a un terzo e la frequenza dell’effettiva armonizzazione del portafoglio dovrebbe dipendere dal numero delle operazioni aperte tra le controparti. Inoltre dovrebbero essere armonizzati soltanto i portafogli con più di un certo numero minimo di operazioni aperte con una controparte. (ii) Le controparti finanziarie e non finanziarie dovranno sorvegliare e amministrare in modo adeguato i rischi risultanti dall’impiego di derivati non compensati per il tramite di una controparte centrale. Per le controparti finanziarie il corrispondente obbligo risulta già dalle vigenti leggi speciali. Per le controparti non finanziarie si svilupperà con il tempo una cosiddetta best practice. Se due controparti finanziarie hanno concluso numerose operazioni inverse, l’obbligo di sorveglianza può essere adempiuto anche comprimendo