Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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re quotidianamente il valore dei derivati in essere non compensati per il tramite di una controparte centrale sulla base dei loro corsi attuali. In termini temporali l’obbligo per le controparti vale fino a quando sono assoggettate all’obbligo di compensazione, quindi quattro mesi oltre l’ultimo superamento di un valore soglia (cfr. art. 90 cpv. 1 e art. 91 cpv. 2). Già oggi i partecipanti al mercato professionisti svolgono queste valutazioni quotidianamente. L’obbligo della valutazione può essere delegato alla controparte o a un terzo.

Cpv. 2

In caso di mercati inattivi e mancanza di quotazioni attendibili la valutazione deve essere effettuata ricorrendo a modelli di valutazione, che i partecipanti al mercato professionisti hanno già stilato. Le controparti devono stabilire i loro modelli di valutazione in base a direttive interne e documentarli adeguatamente. È possibile delegare la valutazione dei contratti derivati in essere non compensati per il tramite di una controparte centrale alla controparte o a un terzo.

I criteri più dettagliati dei modelli di valutazione saranno stabiliti a livello di ordinanza.

Art. 102 Scambio di garanzie

Lo scambio di garanzie (i cosiddetti margins) riduce la perdita in caso di inadempienza di una controparte (rischio di inadempienza della controparte) e impedisce il deteriorarsi della propria solvibilità. Ciò evita la diffusione (il cosiddetto contagio) ad altri attori del sistema finanziario.

L’adeguata separazione delle garanzie ai sensi del capoverso 2 deve da un lato garantire che in caso di inadempienza della controparte le garanzie siano chiaramente attribuibili65 e dall’altro che possano essere rapidamente realizzate, prima della liquidazione ufficiale.

Analogamente all’obbligo di compensazione (art. 94), nello scambio di garanzie di operazioni transfrontaliere l’obbligo vale anche per le controparti estere, se dovessero essere depositate garanzie in Svizzera. Dal momento che non rientra nel campo d’applicazione della LInfFin, la controparte estera non è direttamente interessata da tale obbligo, tuttavia la controparte svizzera non potrà effettuare l’operazione se non riceve garanzie dalla controparte estera.

Anche per impedire l’arbitraggio tra diverse giurisdizioni, nel mese di luglio 2013 un gruppo di lavoro internazionale ha pubblicato gli standard internazionali sulle garanzie necessarie per i contratti con derivati OTC non compensati per il tramite di una controparte centrale66. L’entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2015. Nel caso di determinati derivati su divise il deposito di garanzie è limitato. Inoltre la ripetuta realizzazione una tantum delle garanzie (re-hypothecation) è prevista a severe condizioni. Qui la Svizzera terrà conto delle future decisioni a livello internazionale e, in particolare, dell’UE e disciplinerà i requisiti per lo scambio di garanzie nelle operazioni bilaterali a livello di ordinanza.

65 Cfr. le perdite della società d’investimento Olivant nell’ambito del fallimento della banca d’investimenti Lehmann Brother.

66 http://www.bis.org/publ/bcbs242.pdf