Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Le piccole controparti non finanziarie sono escluse da tale obbligo.

Al capoverso 3 viene infine ripresa una disposizione volta a garantire che le intese contrattuali sulla realizzazione di garanzie prevalgono sull’articolo 211 capoverso 2bis LEF (cfr. in proposito anche quanto espresso in precedenza sull’art. 83).

Art. 103 Operazioni interne ai gruppi

Analogamente all’obbligo di compensazione, le operazioni interne ai gruppi di controparti finanziarie e non finanziarie, ad eccezione delle piccole controparti, dovrebbero essere in linea di principio escluse dall’obbligo di scambiare garanzie67. All’interno del gruppo il rischio di controparte è ridotto, perché i membri del gruppo sottostanno a un controllo unitario dei rischi e a una direzione superiore. Il rischio di inadempienza della controparte interno al gruppo è controllato dalla procedura in materia di rischi richiesta al capoverso 1 lettera b, mentre la lettera c garantisce che in caso di inadempienza di una società affiliata il gruppo risponda nella sua totalità. Per il momento non è molto chiaro neppure nell’UE che cosa si intenda per ostacoli «legali». Appare tuttavia evidente che non si intende il quadro regolatorio concernente la garanzia dei fondi propri per i partecipanti al mercato finanziario, se corrisponde alla prassi internazionale. Nella disposizione da inserire a livello di ordinanza delle procedure adeguate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi il Consiglio federale si orienterà agli standard internazionali consueti, in particolare a quelli nell’UE.

Capitolo 5: Commercio su una piattaforma

Considerazioni generali

Il 25 settembre 2009, a Pittsburgh, il G20 ha convenuto di introdurre un obbligo di negoziazione entro fine 2012: le operazioni standardizzate in derivati OTC devono essere effettuate, se sono adeguate per questo, tramite borse o eventualmente idonee piattaforme elettroniche di negoziazione. Questo intende migliorare ulteriormente la trasparenza a monte e a valle della negoziazione per le autorità di vigilanza, i partecipanti al mercato e l’opinione pubblica (cfr. n. 1.1.1.1 e 1.1.3.1).

Nell’UE questo obbligo di commercio su una piattaforma dovrà essere introdotto solo con l’atteso regolamento MiFIR (cfr. n. 1.3.3), considerando che le previste disposizioni sono strettamente correlate al regolamento EMIR (ad es. nella definizione delle controparti assoggettate o dei derivati assoggettati). In Svizzera si vuole aspettare a introdurre tale obbligo per non penalizzare la competitività osservando gli sviluppi internazionali (in particolare la prevista introduzione dell’obbligo di commercio su una piattaforma nell’UE) (art. 148 cpv. 2).

Art. 104 Obbligo

Analogamente a quanto avviene negli Stati Uniti, dove entrambe le prescrizioni sono contenute nel DFA, in considerazione del nesso a livello materiale tra l’obbligo di

67 Cfr. art. 11 par. 7 EMIR.