Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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compensazione e l’obbligo di commercio su una piattaforma, è stato deciso di sancire l’obbligo di commercio su una piattaforma nella presente legge. Le disposizioni sui derivati assoggettati (art. 105), sulle operazioni transfrontaliere (art. 106) e sulle operazioni interne al gruppo (art. 107) corrispondono alle disposizioni concernenti l’obbligo di compensazione di cui al capitolo 2.
In proposito è stata seguita l’impostazione prevista dal MiFIR dell’obbligo di commercio su una piattaforma. Di conseguenza questo obbligo deve riguardare sia le controparti finanziarie sia le controparti non finanziarie, a condizione che non si tratti di piccole controparti, se commerciano derivati tra loro ai sensi dell’articolo 105.
Art. 105 Derivati assoggettati
Per determinare i derivati assoggettati all’obbligo di commercio su una piattaforma devono essere in linea di principio osservati gli stessi criteri determinanti anche per stabilire i derivati assoggettati all’obbligo di compensazione (art. 93). Questa equiparazione dell’obbligo di commercio su una piattaforma e dell’obbligo di compensazione segue l’approccio utilizzato nell’Unione europea e negli Stati Uniti in materia di regolamentazione.
La FINMA stabilisce i derivati assoggettati all’obbligo di commercio su una piattaforma considerando le piazze borsistiche interessate (come per l’obbligo di compensazione). Ciò consente anche la necessaria flessibilità temporale per conformarsi agli sviluppi internazionali (in particolare in previsione dell’introduzione nell’UE dell’obbligo di commercio su una piattaforma) e alle esigenze del mercato.
Art. 106 Operazioni transfrontaliere
La disposizione corrisponde a quella concernente l’obbligo di compensazione (cfr. art. 94) e alla prevista normativa UE.
Art. 107 Operazioni interne al gruppo
Secondo le disposizioni dell’obbligo di compensazione (art. 95) le operazioni interne al gruppo non sottostanno all’obbligo di commercio su una piattaforma, conformemente alla proposta regolamentazione UE.
Capitolo 6: Verifica
Art. 108 Competenze
Cpv. 1 e 2
La verifica del rispetto da parte delle controparti degli obblighi di cui al titolo 4 nel commercio di derivati deve avvenire nell’esistente regime di audit. Per le controparti assoggettate alla vigilanza prudenziale della FINMA essa è quindi svolta dalla FINMA conformemente alle leggi sui mercati finanziari e per le altre controparti è