Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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svolta dagli uffici di revisione nella revisione ordinaria o, eventualmente, limitata ai sensi degli articoli 727 e 727a CO68.
Il regime nella LInfFin non corrisponde quindi a quello dell’UE, che nello specifico prevede una sorveglianza accompagnatoria nell’autorizzazione alla deroga dall’obbligo di compensazione per operazioni interne ai gruppi e nella vigilanza sulle controparti non finanziarie. Questo è senz’altro vicino al mercato e consente rapidi interventi, tuttavia non produce vantaggi rilevanti rispetto al dispendio considerando la situazione della Svizzera. Il controllo da parte dell’autorità di vigilanza, con le sanzioni di sua competenza riconosciute dal diritto in materia di vigilanza, e la comminatoria di pena nei confronti delle controparti non sottostanti alla vigilanza garantiranno una sufficiente disciplina di mercato (cfr. art. 109).
Cpv. 3
La disposizione contiene riserve per la legislazione speciale:
– Occorre inserire una riserva affinché una vigilanza sui derivati rilevanti per il commercio di elettricità non sia esclusa. Nella legislazione in materia di approvvigionamento elettrico esistono generalmente riferimenti con il commercio con derivati sull’elettricità in rapporto alla sicurezza dell’approvvigionamento. In particolare nel diritto sull’approvvigionamento di elettricità esistono obblighi di informazione sul mercato all’ingrosso dell’elettricità. Inoltre il diritto sulle borse contiene disposizioni sul commercio di elettricità su una piazza borsistica. Se riguardano anche i derivati, le suindicate disposizioni continuano a essere applicate in aggiunta alle disposizioni nella LInfFin.
– L’osservanza degli obblighi nel commercio di derivati nell’ambito della previdenza professionale spetta alla competente autorità di vigilanza della Confederazione, dei Cantoni e delle regioni (cfr. art. 61 segg. LPP).
Art. 109 Rendiconto e denuncia
La disposizione contiene le istruzioni alle società di audit e agli uffici di revisione in merito al rendiconto o all’obbligo di denuncia nell’ambito degli accertamenti sull’osservanza degli obblighi nel commercio di derivati.
Titolo 5: Pubblicità delle partecipazioni
Art. 110 Obbligo di notifica
Qui viene sostanzialmente ripresa la disposizione dell’articolo 20 LBVM. Lo scopo della pubblicazione ai sensi della legge sulle borse è di creare trasparenza relativamente agli effettivi rapporti di controllo in una società. In linea di principio qui si presuppone che all’avente diritto economico spetti anche il controllo dell’esercizio dei diritti di voto. In determinati casi è tuttavia possibile che una persona diversa dall’avente diritto economico possa decidere legalmente o di fatto sull’esercizio dei
68 RS 220