Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
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diritti di voto. L’esempio classico è quello della gestione patrimoniale: al gestore patrimoniale si affida la decisione sull’esercizio dei diritti di vito. Il rispettivo obbligo di notifica era sinora disciplinato all’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza FINMA del 25 ottobre 200869 sulle borse. Inoltre la giurisprudenza riconosceva già che non è rilevante soltanto una possibilità di controllo legalmente attuabile, ma che anche circostanze reali possono comportare la possibilità del controllo dei diritti di voto (cfr. decisione DTAF B-1215/2009 o DTF 136 II 304 E. 7.7 e 7.8). Considerando la recente giurisprudenza del Tribunale federale in proposito (decisione 2C_98/2013 del 29 luglio 2013) la disposizione è trasposta nell’articolo 110 capoverso 2, disciplinandola così a livello di legge. L’obbligo di notifica ai sensi del capoverso 1 e del capoverso 2 sussiste anche se un valore soglia è (passivamente) raggiunto, superato o non raggiunto in seguito a un aumento, una diminuzione o un riassetto del capitale sociale o a un trasferimento di titoli di partecipazione ai sensi di legge. Anche a questo proposito le presenti modifiche non comportano cambiamenti del diritto vigente (cfr. articolo 16 ordinanza FINMA sulle borse).
Al capoverso 3 lettera a è inoltre concretizzato che la prima quotazione di titoli di partecipazione implica le stesse conseguenze dell’acquisto in vista della pubblicità delle partecipazioni. Alla prima quotazione sono soggetti all’obbligo di notifica l’avente diritto economico (cfr. cpv. 1) ed eventualmente la persona che può esercitare i diritti di voto a propria discrezione (cfr. cpv. 2). In tal modo si tiene conto sin dall’inizio dello scopo di creare trasparenza.
Art. 111 Obbligo di informazione della società
La disposizione corrisponde all’articolo 21 LBVM.
Titolo 6: Offerte pubbliche di acquisto
Art. 112–127
La sezione 5 della vigente legge sulle borse viene ripresa senza modifiche al titolo 6 della LInfFin. Si rimanda alla tabella sinottica in allegato.
Titolo 7: Insider trading e manipolazione del mercato
La sezione 6 della vigente legge sulle borse viene ripresa senza cambiamenti a livello materiale al titolo 7 della LInfFin. La nozione di «borsa o istituzione analoga alla borsa » è sostituita da «piazza borsistica». Nell’articolo 129 capoverso 2 lettera a viene inoltre stralciata la competenza del Consiglio federale di emanare disposizioni sulle operazioni lecite in valori mobiliari al fine di sostenere il corso. Nell’ambito della revisione dell’ordinanza sulle borse (reati borsistici e abusi di mercato) è emerso che questa misura non è necessaria70. Si rimanda inoltre alla tabella sinottica in allegato.
69 RS 954.193
70 Cfr. Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulle borse, pag. 4 (http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30240.pdf).