Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine

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Titolo 8: Strumenti di vigilanza sul mercato

Art. 130 Sospensione del diritto di voto e divieto di acquisto

La disposizione corrisponde all’articolo 34b LBVM.

Art. 131 Strumenti di vigilanza ai sensi della LFINMA

La disposizione corrisponde all’articolo 34 LBVM.

Art. 132 Obbligo d’informazione

La disposizione corrisponde all’articolo 35 LBVM.

Titolo 9: Disposizioni penali

Art. 133 Violazione del segreto professionale

La disposizione corrisponde all’articolo 43 LBVM. Non vale solo per le borse, ma si applica a tutte le infrastrutture del mercato finanziario, in particolare al repertorio di dati sulle negoziazioni. Nella legge sulle borse viene mantenuta una disposizione analoga per i commercianti di valori mobiliari.

Art. 134 Violazione di obblighi di registrazione e di notifica

La disposizione corrisponde all’articolo 42a LBVM. Non riguarda però solo i commercianti di valori mobiliari, bensì tutti i partecipanti a una piazza borsistica.

Art. 135 Violazione di obblighi concernenti il commercio con derivati

La disposizione penale sanziona le violazioni delle prescrizioni sul commercio con derivati di cui al titolo 4 che sono generalmente comunicate dalle società di audit o denunciate dagli uffici di revisione (cfr. art. 108 e 109).

Art. 136 Violazione dell’obbligo di notifica

La violazione delle disposizioni in materia di pubblicazione continua a essere sanzionata come sinora nell’articolo 41 LBVM. Rimane punibile, oltre all’omissione di pubblicazione, anche la comunicazione inesatta o tardiva. Il tenore dell’articolo 41 capoverso 1 lettera a LBVM poco chiaro al riguardo viene specificato al capoverso 1 lettera a.

Secondo l’articolo 41 capoverso 4 LBVM, in caso di recidiva entro cinque anni da una condanna passata in giudicato, la multa minima è di 10 000 franchi. Questa disposizione non viene recepita. Nell’ambito dell’introduzione della LFINMA è stata ripresa nella LBVM partendo da presupposti diversi. Lo scopo era di rendere iscrivibili nel casellario giudiziale le condanne delle violazioni dell’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’allora vigente ordinanza del 1° dicembre 1999 sul casellario giudiziale informatizzato. Oggi esiste una generale iscrivibilità di contravven-