Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 136 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 95Fedlex · Rapporto esplicativo
zioni in caso di multe a partire da 5000 franchi (art. 3 cpv. 1 lett. a n. 1 ordinanza del 29 settembre 200671 sul casellario giudiziale; ordinanza VOSTRA), senza che venga applicata anche una multa minima in caso di recidiva. La multa di almeno 10 000 franchi in caso di recidiva è inoltre molto bassa rispetto alla generale comminatoria penale in caso di violazione dell’obbligo di pubblicazione. Lancia dunque un segnale sbagliato per la multa da attendersi al primo reato commesso.
Art. 137 Violazione dell’obbligo di presentare un’offerta
La disposizione corrisponde all’articolo 41a LBVM.
Art. 138 Violazione degli obblighi da parte della società emittente
La disposizione corrisponde all’articolo 42 LBVM ad eccezione della disposizione dell’articolo 42 capoverso 3 LBVM sulla multa minima in caso di recidiva, che non viene ripresa nell’articolo 136.
Art. 139 Sfruttamento di informazioni privilegiate
La disposizione corrisponde all’articolo 40 LBVM. La nozione di «borsa o istituzione analoga alla borsa» è sostituita da «piazza borsistica».
Art. 140 Manipolazione del mercato
La disposizione corrisponde all’articolo 40a LBVM. Anche qui la nozione di «borsa o istituzione analoga alla borsa» è sostituita da «piazza borsistica».
Art. 141 Competenza
La disposizione corrisponde fondamentalmente all’articolo 44 LBVM. Con l’entrata in vigore della nuova legge anche la competenza in materia di perseguimento e valutazione della violazione del segreto professionale (art. 133) è sottoposta alla giurisdizione federale. Ciò si spiega con il fatto che la fattispecie della violazione del segreto professionale si applica tipicamente come fattispecie residuale dell’insider trading. L’autorità di perseguimento penale e di giudizio per le altre disposizioni penali della presente legge è il DFF (cfr. art. 50 cpv. 1 LFINMA).
Titolo 10: Disposizioni finali
Capitolo 1: Esecuzione
Art. 142
La disposizione intende esprimere che la concretizzazione della LInfFin non deve essere attribuita alla prassi delle autorità amministrative o dei tribunali, ma in prima linea al Consiglio federale. Corrisponde quindi all’articolo 45 LBVM.
71 RS 331