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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

3 La FINMA libera l’infrastruttura del mercato finanziario dalla vigilanza, se essa ha adempiuto gli obblighi derivanti dal piano di scioglimento.

Art. 78 Revoca dell’autorizzazione

1 A complemento dell’articolo 37 della legge del 22 giugno 200715 sulla vigilanza dei mercati finanziari, la FINMA può revocare l’autorizzazione o il riconoscimento a un’infrastruttura del mercato finanziario, se quest’ultima:

a. non ha fatto uso dell’autorizzazione entro dodici mesi;

b. nel corso dei sei mesi precedenti non ha fornito alcuna prestazione di servizi ammessa solo con l’autorizzazione;

c. non rispetta il piano di scioglimento.

2 La revoca dell’autorizzazione determina lo scioglimento della persona giuridica. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l’attività. Sono fatte salve le disposizioni giuridiche in materia di insolvenza ai sensi del capitolo 8.

Capitolo 8: Disposizioni giuridiche in materia di insolvenza

Art. 79 Misure di insolvenza

1 Per quanto la presente legge non contenga disposizioni derogatorie, si applicano per analogia gli articoli 24–37 e 37e–37g della legge dell’8 novembre 193416 sulle banche.

2 Il Consiglio federale può emanare ulteriori disposizioni, qualora ciò sia necessario ai fini dell’attuazione di standard internazionali riconosciuti.

Art. 80 Tutela del sistema

1 La FINMA informa le controparti centrali, gli enti di custodia centrali e i sistemi di pagamento in Svizzera e all’estero, per quanto possibile e per quanto ne siano toccati, riguardo alle misure di insolvenza che intende adottare nei confronti di un partecipante e che limitano la sua facoltà di disporre, come pure in merito al momento esatto della loro entrata in vigore.

2 L’istruzione data da un partecipante, nei confronti del quale è stata ordinata una misura di insolvenza, a una controparte centrale, a un ente di custodia centrale o a un sistema di pagamento è giuridicamente vincolante e ha effetto nei confronti di terzi, se:

a. è stata introdotta prima che fosse ordinata la misura ed è divenuta irrevocabile secondo le regole dell’infrastruttura del mercato finanziario; oppure

15 RS 956.1

16 RS 952.0