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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
3 La FINMA libera l’infrastruttura del mercato finanziario dalla vigilanza, se essa ha adempiuto gli obblighi derivanti dal piano di scioglimento.
Art. 78 Revoca dell’autorizzazione
1 A complemento dell’articolo 37 della legge del 22 giugno 200715 sulla vigilanza dei mercati finanziari, la FINMA può revocare l’autorizzazione o il riconoscimento a un’infrastruttura del mercato finanziario, se quest’ultima:
a. non ha fatto uso dell’autorizzazione entro dodici mesi;
b. nel corso dei sei mesi precedenti non ha fornito alcuna prestazione di servizi ammessa solo con l’autorizzazione;
c. non rispetta il piano di scioglimento.
2 La revoca dell’autorizzazione determina lo scioglimento della persona giuridica. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l’attività. Sono fatte salve le disposizioni giuridiche in materia di insolvenza ai sensi del capitolo 8.
Capitolo 8: Disposizioni giuridiche in materia di insolvenza
Art. 79 Misure di insolvenza
1 Per quanto la presente legge non contenga disposizioni derogatorie, si applicano per analogia gli articoli 24–37 e 37e–37g della legge dell’8 novembre 193416 sulle banche.
2 Il Consiglio federale può emanare ulteriori disposizioni, qualora ciò sia necessario ai fini dell’attuazione di standard internazionali riconosciuti.
Art. 80 Tutela del sistema
1 La FINMA informa le controparti centrali, gli enti di custodia centrali e i sistemi di pagamento in Svizzera e all’estero, per quanto possibile e per quanto ne siano toccati, riguardo alle misure di insolvenza che intende adottare nei confronti di un partecipante e che limitano la sua facoltà di disporre, come pure in merito al momento esatto della loro entrata in vigore.
2 L’istruzione data da un partecipante, nei confronti del quale è stata ordinata una misura di insolvenza, a una controparte centrale, a un ente di custodia centrale o a un sistema di pagamento è giuridicamente vincolante e ha effetto nei confronti di terzi, se:
a. è stata introdotta prima che fosse ordinata la misura ed è divenuta irrevocabile secondo le regole dell’infrastruttura del mercato finanziario; oppure
15 RS 956.1
16 RS 952.0