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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
b. è stata eseguita il giorno operativo definito secondo le regole dell’infrastruttura del mercato finanziario nel corso del quale la misura è stata ordinata, sempre che l’infrastruttura del mercato finanziario dimostri che non era a conoscenza della misura, né era tenuta a esserlo.
3 Il capoverso 2 si applica se:
a. l’infrastruttura del mercato finanziario è sottoposta a vigilanza o sorveglianza in Svizzera; oppure
b. il contratto di partecipazione sottostà al diritto svizzero.
4 Non sono toccati dalle misure di insolvenza gli obblighi legali derivanti da convenzioni di compensazione concluse anticipatamente o da intese sulla realizzazione a trattativa privata di garanzie in contanti e di garanzie sotto forma di valori mobiliari negoziati su un mercato rappresentativo oppure di altri strumenti finanziari.
Art. 81 Separazione dei valori mobiliari dalla massa
I valori mobiliari dei partecipanti e i valori mobiliari che l’infrastruttura del mercato finanziario detiene a titolo fiduciario per conto dei partecipanti sono separati dalla massa conformemente agli articoli 17 e 18 della legge del 3 ottobre 200817 sui titoli contabili. In caso di sottodotazione si applica l’articolo 19 della legge sui titoli contabili.
Art. 82 Differimento del risanamento per la disdetta di contratti
1 La FINMA può differire la disdetta di contratti e l’esercizio dei relativi diritti di disdetta, se all’atto del trasferimento di prestazioni di servizi nel quadro di una procedura di risanamento i contratti dell’infrastruttura del mercato finanziario sono trasferiti a un altro soggetto di diritto. Al riguardo essa prende in considerazione le ripercussioni sui mercati finanziari, nonché l’esercizio sicuro o ordinato dell’infrastruttura del mercato finanziario interessata, dei suoi partecipanti e di altre infrastrutture del mercato finanziario ad essa connesse.
2 Il differimento può essere ordinato solo per contratti che vincolano la loro disdetta o il relativo diritto di disdetta a misure di risanamento o di tutela ordinate da un’autorità.
3 Esso può essere ordinato per 48 ore al massimo. La FINMA stabilisce l’inizio e la fine del differimento.
4 Esso è escluso o deve essere revocato se dal comportamento dell’infrastruttura del mercato finanziario che:
a. si trova in procedura di risanamento risulta un motivo diverso che comporta la disdetta o un diritto di disdetta; oppure
b. riprende integralmente o parzialmente i contratti risulta, dopo la loro ripresa, un motivo indipendente dal trasferimento che comporta la disdetta o il diritto di disdetta.
17 RS 957.1