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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
Art. 83 Priorità delle convenzioni di compensazione
Le convenzioni fra una controparte centrale e i suoi partecipanti relative al computo dei crediti reciproci in caso di fallimento del partecipante prevalgono sull’articolo 211 capoverso 2bis della legge federale dell’11 aprile 188918 sulla esecuzione e sul fallimento.
Art. 84 Trasferimento in caso di fallimento di un partecipante
Con l’apertura del fallimento nei confronti di un partecipante di una controparte centrale le garanzie, i crediti e gli impegni che il partecipante detiene per conto di un partecipante indiretto passano a quest’ultimo oppure a un altro partecipante diretto che quest’ultimo ha designato.
Titolo 3: Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario e commercio per conto proprio di valori mobiliari
Art. 85 Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario
Le seguenti attività sono riservate alle banche o ai commercianti di valori mobiliari, sempre che questi ultimi siano attivi principalmente nel settore finanziario:
a. l’assunzione a titolo professionale e l’offerta pubblica sul mercato primario di valori mobiliari emessi da terzi;
b. la fornitura a titolo professionale e l’offerta pubblica sul mercato primario di derivati sotto forma di valori mobiliari.
Art. 86 Commercio per conto proprio di valori mobiliari
Il commercio di valori mobiliari per conto proprio, a titolo professionale e a breve scadenza, è riservato alle banche e ai commercianti di valori mobiliari, qualora sia atto a pregiudicare la funzionalità del mercato finanziario e:
a. il commerciante sia attivo principalmente nel settore finanziario; oppure
b. siano offerti nel contempo pubblicamente e durevolmente o su richiesta corsi di singoli valori mobiliari (market making).
18 RS 281.1