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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

Art. 83 Priorità delle convenzioni di compensazione

Le convenzioni fra una controparte centrale e i suoi partecipanti relative al computo dei crediti reciproci in caso di fallimento del partecipante prevalgono sull’articolo 211 capoverso 2bis della legge federale dell’11 aprile 188918 sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 84 Trasferimento in caso di fallimento di un partecipante

Con l’apertura del fallimento nei confronti di un partecipante di una controparte centrale le garanzie, i crediti e gli impegni che il partecipante detiene per conto di un partecipante indiretto passano a quest’ultimo oppure a un altro partecipante diretto che quest’ultimo ha designato.

Titolo 3: Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario e commercio per conto proprio di valori mobiliari

Art. 85 Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario

Le seguenti attività sono riservate alle banche o ai commercianti di valori mobiliari, sempre che questi ultimi siano attivi principalmente nel settore finanziario:

a. l’assunzione a titolo professionale e l’offerta pubblica sul mercato primario di valori mobiliari emessi da terzi;

b. la fornitura a titolo professionale e l’offerta pubblica sul mercato primario di derivati sotto forma di valori mobiliari.

Art. 86 Commercio per conto proprio di valori mobiliari

Il commercio di valori mobiliari per conto proprio, a titolo professionale e a breve scadenza, è riservato alle banche e ai commercianti di valori mobiliari, qualora sia atto a pregiudicare la funzionalità del mercato finanziario e:

a. il commerciante sia attivo principalmente nel settore finanziario; oppure

b. siano offerti nel contempo pubblicamente e durevolmente o su richiesta corsi di singoli valori mobiliari (market making).

18 RS 281.1