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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

a. alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni;

b. alla BNS;

c. alla Banca dei regolamenti internazionali.

2 Il Consiglio federale può:

a. eccettuare integralmente o parzialmente dal campo di applicazione del presente titolo, per motivi di proporzionalità e tenuto conto degli standard internazionali, ulteriori istituzioni pubbliche o partecipanti al mercato finanziario;

b. assoggettare alle disposizioni del presente titolo le succursali svizzere di partecipanti esteri al mercato finanziario, se non sono sottoposte a una regolazione equivalente.

3 Non si considerano derivati ai sensi del presente titolo le operazioni pronti contro termine (repo).

Capitolo 2: Compensazione per il tramite di una controparte centrale

Art. 89 Obbligo

1 Le controparti finanziarie, ad eccezione delle piccole controparti finanziarie di cui all’articolo 91, e le controparti non finanziarie, ad eccezione delle piccole controparti non finanziarie di cui all’articolo 90, devono compensare tutte le operazioni con derivati ai sensi dell’articolo 93 che effettuano tra di loro per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA.

2 A complemento dell’obbligo del commercio su una piattaforma ai sensi del capitolo 5 del presente titolo, il Consiglio federale può ordinare che tutte le operazioni con derivati effettuate su una piazza borsistica siano compensate per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA.

3 La FINMA può consentire in singoli casi la compensazione per il tramite di una controparte centrale non riconosciuta, sempre che non ne venga pregiudicato lo scopo di tutela della presente legge.

Art. 90 Piccole controparti non finanziarie

1 Una controparte non finanziaria è considerata piccola controparte non finanziaria, se la sua media mobile lorda riferita alle operazioni determinanti in sospeso con derivati, che sono negoziati su una piazza borsistica (operazioni con derivati OTC), si situa per un periodo di 30 giorni al di sotto del valore soglia.

2 Una controparte non finanziaria esistente, che nel corso della sua attività adempie le condizioni del capoverso 1, è considerata piccola controparte non finanziaria al più presto dopo lo scadere di quattro mesi dall’adempimento della condizione.