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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

Titolo 4: Commercio di derivati

Capitolo 1: In generale

Art. 87 Campo di applicazione

1 Il presente titolo si applica, fatte salve le seguenti disposizioni, alle controparti finanziarie e non finanziarie che hanno la loro sede in Svizzera.

2 Per controparti finanziarie s’intendono:

a. le banche di cui all’articolo 1 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 193419 sulle banche;

b. i commercianti di valori mobiliari di cui all’articolo 2 lettera d della legge del 24 marzo 199520 sulle borse;

c. le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge 17 dicembre 200421 sulla sorveglianza degli assicuratori;

d. le società madri di un gruppo finanziario o assicurativo o di un conglomerato finanziario o assicurativo;

e. le direzioni dei fondi, le SICAV, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le SICAF e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale di cui all’articolo 13 capoverso 2 lettere a–d ed f della legge del 23 giugno 200622 sugli investimenti collettivi;

f. gli istituti di previdenza e le fondazioni d’investimento di cui agli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 198223 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

3 Per controparti non finanziarie s’intendono le persone giuridiche che non sono controparti finanziarie.

4 Le seguenti istituzioni sottostanno al solo obbligo di notifica di cui all’articolo 96.

a. le banche multilaterali di sviluppo;

b. le organizzazioni, nella misura in cui siano di proprietà della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni e la Confederazione, il rispettivo Cantone o il rispettivo Comune forniscano per esse una cauzione equivalente a una garanzia e sempre che non si tratti di una controparte finanziaria;

c. istituzioni delle assicurazioni sociali e casse di compensazione.

Art. 88 Eccezioni

1 Questo titolo non si applica:

19 RS 952.0

20 RS 954.1

21 RS 961.01

22 RS 951.31

23 RS 831.40