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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
3 Per il calcolo della media lorda, non sono considerate le operazioni con derivati volte a ridurre i rischi, se sono correlate direttamente all’attività commerciale o alla gestione finanziaria o della liquidità della controparte o del gruppo.
Art. 91 Piccole controparti finanziarie
1 Una controparte finanziaria è considerata piccola controparte finanziaria, se:
a. conclude operazioni con derivati OTC, che servono esclusivamente a limitare i rischi derivanti da operazioni ipotecarie concluse direttamente dai suoi clienti;
b. la media mobile lorda di queste operazioni con derivati OTC si situa per un periodo di 30 giorni al di sotto del valore soglia.
2 Una controparte finanziaria esistente che nel corso della sua attività adempie la condizione di cui al capoverso 1 è considerata piccola controparte finanziaria al più presto allo scadere di quattro mesi dall’adempimento della condizione.
Art. 92 Valori soglia
1 Alla media lorda delle posizioni in operazioni in sospeso con derivati OTC si applicano i valori soglia per categoria di derivati.
2 Il valore soglia si considera superato se la media mobile lorda delle posizioni in operazioni in sospeso con derivati OTC supera durante 30 giorni consecutivi il valore soglia in una determinata categoria di derivati.
3 Se la controparte fa parte di un gruppo totalmente consolidato, nel calcolo della media lorda delle posizioni sono integrate tutte le operazioni con derivati OTC interne al gruppo, concluse da essa o da altre controparti.
4 Il Consiglio federale:
a. stabilisce il metodo di calcolo e l’ammontare del valore soglia applicabile di volta in volta alla categoria di derivati;
b. stabilisce quali operazioni con derivati non devono essere prese in considerazione nel calcolo dei valori soglia;
c. può stabilire ulteriori criteri restrittivi per le operazioni ipotecarie secondo l’articolo 91 capoverso 1 lettera a;
d. può designare altre operazioni con derivati OTC, che sono equiparate alle operazioni con derivati OTC secondo l’articolo 91 capoverso 1 lettera a in funzione della natura dei rischi che esse limitano.
Art. 93 Derivati assoggettati
1 La FINMA disciplina quali derivati devono essere compensati per il tramite di una controparte centrale. Al riguardo prende in considerazione:
a. il loro grado di standardizzazione giuridica e operativa;
b. la loro liquidità;