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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
c. i volumi delle loro transazioni;
d. la disponibilità di informazioni sulla formazione dei prezzi nella rispettiva categoria;
e. i rischi di controparte a essi connessi.
2 Prende in considerazione al riguardo gli standard internazionali e può scaglionare nel tempo, per categoria di derivati, l’assoggettamento all’obbligo di compensazione.
Art. 94 Operazioni transfrontaliere
1 L’obbligo della compensazione per il tramite di una controparte centrale è dato anche quando, nel caso in cui abbia la sua sede in Svizzera, la controparte estera della controparte svizzera soggetta all’obbligo di compensazione sarebbe sottoposta all’obbligo di compensazione.
2 L’obbligo di compensazione è adempiuto anche quando la compensazione è effettuata per il tramite di una controparte centrale secondo regole estere che sono state riconosciute come equivalenti dalla FINMA.
Art. 95 Operazioni interne al gruppo
Le operazioni con derivati non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale, se:
a. entrambe le controparti sono incluse nel medesimo consolidamento totale;
b. entrambe le controparti sottostanno ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;
c. le operazioni effettuate non eludono l’obbligo di compensazione.
Capitolo 3: Notifica a un repertorio di dati sulle negoziazioni
Art. 96 Obbligo
1 Le controparti finanziarie e non finanziarie come pure le controparti centrali garantiscono che le caratteristiche essenziali delle loro operazioni con derivati siano notificate a un repertorio di dati sulle negoziazioni autorizzato o riconosciuto dalla FINMA.
2 Esse impediscono notifiche multiple.
3 La notifica può essere delegata.
4 In assenza di un repertorio di dati sulle negoziazioni, il Consiglio federale designa il servizio al quale deve essere effettuata la notifica.