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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

Art. 97 Momento e contenuto della notifica

1 La notifica deve essere effettuata al più tardi il giorno feriale successivo alla conclusione, alla modifica o alla cessazione dell’operazione con derivati.

2 Per ogni operazione occorre almeno notificare:

a. le identità delle controparti (nome, sede);

b. il genere;

c. la scadenza;

d. il valore nominale;

e. il prezzo;

f. la data di svolgimento;

g. la valuta.

3 Il Consiglio federale può prevedere la notifica di ulteriori indicazioni e disciplina il formato della notifica.

4 La notifica a un repertorio estero di dati sulle negoziazioni riconosciuto può contenere indicazioni più estese. Nel caso si tratti di dati personali, è necessario al riguardo il consenso della persona interessata.

Art. 98 Conservazione dei giustificativi

Le controparti conservano i giustificativi delle loro operazioni con derivati conformemente alle disposizioni dell’articolo 958f del Codice delle obbligazioni24.

Capitolo 4: Obbligo di riduzione dei rischi

Art. 99 Obbligo

1 Per le operazioni con derivati che non sono compensate per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta della FINMA vanno osservati gli obblighi del presente capitolo.

2 Ne sono escluse le operazioni con derivati effettuate con controparti di cui agli articoli 87 capoverso 4 e 88 capoverso 1.

3 Il Consiglio federale può prevedere ulteriori eccezioni integrali o parziali per motivi di proporzionalità e tenuto conto degli standard internazionali.

Art. 100 Riduzione dei rischi operativi

Le controparti finanziarie e non finanziarie rilevano, osservano e riducono al minimo i rischi operativi e i rischi di controparte provenienti da operazioni con derivati di cui all’articolo 99 capoverso 1. Esse devono in particolare:

24 RS 220