Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo
stualmente anche un’infrazione contro altri disposti federali in materia di tasse, in particolare contro la LD. Per quest’ultima infrazione si applicano le disposizioni di prescrizione della DPA. Alla stessa fattispecie si applicano quindi differenti termini di prescrizione, il che è insostenibile.
Inoltre, in materia di delitti e crimini, le disposizioni dell’attuale articolo 105 LIVA divergono da quelle sancite nella parte generale del Codice penale. I termini previsti all’articolo 11 AP DPA/ARS si allineano ai termini del CP, in ogni caso per quanto riguarda le contravvenzioni «ordinarie» (cpv. 1), i delitti e i crimini. In questo modo viene dato seguito alla volontà del Consiglio federale. Questa normativa permette inoltre di tenere conto delle particolarità delle infrazioni fiscali e del fatto di voler uniformare i termini di prescrizione in ambito di fiscalità indiretta.
È necessario osservare che per la criminalità economica il diritto penale ordinario non prevede alcun termine di prescrizione inferiore a 15 anni, poiché per queste infrazioni sono generalmente comminate pene detentive superiori a 3 anni (cfr. art. 97 cpv. 1 lett. b CP). Tuttavia, mentre nel diritto penale ordinario le autorità di perseguimento penale vengono regolarmente informate (dalla parte lesa) entro un termine adeguato, questo non avviene in materia fiscale. Nella maggior parte dei casi, fino al momento in cui le autorità fiscali hanno il sospetto che sia stata commessa un’infrazione fiscale, sono già passati diversi anni e per questo motivo non rimane il tempo sufficiente per chiarire una fattispecie che in quest’ambito è solitamente complessa.
Infine, nel diritto penale amministrativo sapere se una fattispecie oggettiva è adempiuta dipende generalmente dalla soluzione antecedente di una questione di diritto amministrativo. Una sottrazione d’imposta, ad esempio, presuppone un obbligo di pagamento. Di conseguenza, non sembra opportuno che la questione dell’obbligo di pagamento debba essere decisa da un giudice penale anziché dalle autorità giudiziarie amministrative. È quindi giustificata la sospensione della prescrizione conformemente all’articolo 11 capoverso 3 AP DPA/ARS, durante i procedimenti d’opposizione, di reclamo ecc. in materia di obbligo di pagamento. Questo scostamento rispetto al diritto attuale consente di evitare che qualcuno venga giudicato colpevole di frode fiscale senza che abbia sottratto imposte.
Ai fini della certezza del diritto e del coordinamento dei procedimenti è quindi necessario che per quanto concerne la prescrizione siano determinanti i termini sanciti nella DPA. Di conseguenza, occorre stralciare l’articolo 105 in quanto norma speciale per poter applicare le disposizioni dell’articolo 11 DPA.
Il diritto vigente permette, da un lato, che chiunque commetta un’infrazione contro la LIVA o la DPA (in combinato disposto con la LIVA) venga punito anche se il credito fiscale è prescritto e, dall’altro, che il termine di prescrizione del credito fiscale cessi di decorrere se è stata pronunciata una decisione penale o una sentenza di primo grado.