Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

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Secondo l’articolo 42 capoverso 6 LIVA il diritto di determinare il credito fiscale si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale, mentre in base all’articolo 105 LIVA nella versione attuale il termine di prescrizione dell’azione penale nel caso di un delitto può raggiungere 12 [7 + 5] anni. Secondo quest’ultima disposizione (cpv. 2 e 3 lett. b), l’azione penale non si prescrive più, se è pronunciata una decisione penale o una sentenza di primo grado (art. 105 cpv. 2 e 3 lett. b LIVA).

Queste disposizioni contraddittorie contrastano con la certezza del diritto e quindi devono essere modificate.

L’articolo 12 capoverso 4 DPA disciplina la prescrizione dell’obbligo di pagamento e restituzione, in particolare se, per effetto di un’infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto una tassa non è stato riscossa, è stato restituita, ridotta o condonata. Secondo questa disposizione, l’obbligo di pagamento e restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l’azione penale e l’esecuzione della pena.

Questa disposizione rende più comprensibili le disposizioni concernenti la prescrizione e consente di rispettare il principio della certezza del diritto. Contemporaneamente si evita che l’autore di una sottrazione d’imposta possa essere perseguito o condannato (nel caso in cui la prescrizione dell’azione penale non possa più subentrare), sebbene il debito fiscale sia prescritto.

Inoltre, è giustificato trattare diversamente chiunque adempie correttamente ai propri obblighi fiscali rispetto a chi viola la legge. Infatti, se gli obblighi procedurali vengono rispettati, il credito fiscale si prescrive conformemente agli articoli 42 e 56 AP LIVA/ARS; se invece sussiste un’infrazione contro la legge, il credito fiscale si prescrive conformemente all’articolo 12 capoverso 4 DPA, ovvero con termini di prescrizione che possono effettivamente essere più lunghi.

 Le modifiche apportate all’articolo 102 LIVA e all’articolo 13 DPA mirano ad armonizzare le condizioni dell’autodenuncia in ambito di fiscalità indiretta. Affinché i contribuenti non commettano un errore, è imperativo che in ambito di fiscalità indiretta vigano le medesime condizioni dell’autodenuncia. Occorre ricordare che nei casi in cui, ad esempio, è commessa una sottrazione dell’imposta sull’importazione, l’AFD – in quanto autorità competente in quest’ambito – è spesso tenuta ad avviare procedimenti per infrazioni a più leggi amministrative (LD, LIOm, LIAut ecc.). Il procedimento per queste infrazioni si basa in ogni caso sulla DPA. Mentre l’articolo 13 DPA prevede che l’autodenuncia (esente da pena) per un’infrazione intenzionale possa avvenire una sola volta, questa condizione non è prevista dall’articolo 102 LIVA. Per motivi legati alla certezza del diritto, occorre quindi imperativamente evitare che in tali casi le condizioni dell’autodenuncia (esente da pena) divergano.

Inoltre, mentre l’articolo 13 DPA prevede che l’autore di un’infrazione debba denunciarla «spontaneamente», l’articolo 102 capoverso 1 LIVA indica sempli-