Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

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fatto di voler armonizzare i procedimenti penali fiscali. Per chiarire ulteriormente le ragioni per cui viene annullata una normativa entrata in vigore nel 2010, è necessario spiegare le singole disposizioni:

 l’articolo 100 LIVA, nella versione in vigore, costituisce una disposizione spe-

ciale rispetto all’articolo 7 DPA. Per questo motivo è inutile dichiarare quest’ultima inapplicabile.

 Per quanto riguarda l’articolo 9 DPA secondo cui «l’articolo 68 del Codice

penale svizzero [dal 1° gennaio 2007 art. 49] sul concorso di reati o di disposizioni penali non si applica alle multe e alle pene da commutazione», occorre precisare quanto segue:

secondo la normativa del Codice penale, il giudice infligge una multa unica se l’autore di uno o più atti è punito con una sanzione pecuniaria. In tal caso il giudice commina una sola multa che deve essere proporzionale alla colpevolezza dell’autore del reato. L’applicazione di questa regola presuppone che tutti gli atti perseguibili correlati siano sanzionati da un’unica sentenza. Questo significa che tutti i reati commessi dallo stesso autore sono giudicati da un unico tribunale.

«In caso di concorso fra un reato di diritto comune e un’infrazione a una legge amministrativa questa competenza globale non è però prevista quando per quest’ultima infrazione il procedimento ricade nell’ambito della procedura penale amministrativa dove la multa, in prima istanza, è sempre irrogata

dall’amministrazione»13. Di conseguenza, è evidente che l’istituzione di una

multa unica non è realizzabile nella DPA e che per questo motivo è utile ricorrere all’articolo 9 DPA. Questa disposizione è anche applicabile al concorso d’infrazioni tra diverse leggi amministrative. Ogni autorità amministrativa commina quindi le multe per i reati che rientrano nel proprio ambito di competenza. Non esiste un giudizio complessivo, le multe vengono semplicemente cumulate14. Per evitare un cumulo ingiustificato, le autorità fiscali sono tenute a comunicare i loro procedimenti penali. Questo permette di prendere in considerazione le altre pene inflitte per lo stesso reato.

In ogni caso l’influenza dell’articolo 9 DPA nell’ambito delle prestazioni eseguite sul territorio svizzero è fortemente relativizzata dall’articolo 101 capoverso 5 (che disciplina sia il concorso di infrazioni ideale che quello effettivo) e dall’articolo 103 capoverso 3 LIVA (che disciplina la riunione dei procedimenti penali), ragione per cui è superfluo dichiarare inapplicabile questa disposizione.

 Nel diritto vigente la prescrizione dell’azione penale in materia di IVA è disci-

plinata nell’articolo 105 LIVA, mentre per gli altri ambiti della fiscalità indiretta si applica l’articolo 11 DPA. Tuttavia, in molte inchieste penali condotte dall’AFD non è stata commessa solo un’infrazione contro la LIVA, ma conte-

13 FF 1971 I 741

14 Jean Gauthier, La loi fédérale sur le droit pénal administratif, in: Quatorzième Journée juridique, Ginevra, 1975, pag. 42; Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht, Berna, 1998, pag. 25